Presidi: cosa dice la legge
In breve
- Riunirsi pacificamente e senz'armi, anche in un presidio, è un diritto costituzionale (art. 17 Cost.). FATTO· Alta
- In piazza o in strada i promotori devono avvisare il questore almeno 3 giorni prima: è una comunicazione, non una richiesta di permesso. FATTO· Alta
- Il decreto sicurezza del 23 ottobre 2026 non cambia queste regole. FATTO· Alta
Cosa è consentito
FATTO· Alta
- In luogo pubblico (piazza, strada, parco): preavviso dei promotori al questore almeno 3 giorni prima (art. 18 TULPS).
- In sala o luogo aperto al pubblico: nessun preavviso.
- Il preavviso non è un'autorizzazione.
Passaggi previsti
Nota redazionale di Bilancia Civica, salvo le norme citate
- Si definiscono luogo, data, orari ed eventuale percorso.
- Preavviso scritto alla Questura competente: promotori e recapiti, luogo, data, orari, finalità, partecipanti stimati, impianti audio, mezzi o gazebo, referente sul posto. DA VERIFICARE Moduli e indirizzi PEC variano da Questura a Questura: manca un elenco ufficiale unico; il riferimento è il sito della Questura competente.
- Il preavviso va consegnato almeno 3 giorni prima; è utile conservarne la prova (ricevuta o PEC).
- Le eventuali prescrizioni del questore vanno rispettate (modalità di tempo e di luogo, per esempio il percorso).
- Gazebo o palco su suolo pubblico possono richiedere un'autorizzazione del Comune, distinta dal preavviso.
- Di solito si prevedono un servizio d'ordine e un contatto con le forze dell'ordine.
- Contro un divieto si può ricorrere al TAR: il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del divieto (artt. 29 e 41 c.p.a.); nei casi di estrema gravità e urgenza si possono chiedere misure cautelari provvisorie (art. 56 c.p.a.). FATTO· Alta Si possono chiedere le motivazioni scritte e valutare il ricorso con un avvocato.
Cosa si rischia
- Niente preavviso: sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € per chi promuove la riunione (art. 18, terzo comma, TULPS). L'obbligo di preavviso è dei promotori: chi si limita a partecipare non rientra in questa sanzione. FATTO· Media: lettura redazionale del testo vigente su Normattiva
- Il testo vigente dal 25 aprile 2026 punisce con la stessa sanzione anche chi prende la parola in una riunione senza preavviso. Le sentenze della Corte costituzionale 90/1970 e 11/1979 avevano dichiarato illegittima la vecchia norma penale per chi prendeva la parola, sapendo o non sapendo che il preavviso mancava. DA VERIFICARE Non è chiaro se quelle sentenze valgano anche per la nuova sanzione amministrativa. Manca: giurisprudenza o circolari sul testo del 2026.
- Divieto o prescrizioni non rispettati: sanzione amministrativa da 1.000 a 12.000 € (art. 18, quinto comma, TULPS). FATTO· Alta
- Le sanzioni le applica il prefetto e non si possono pagare in misura ridotta (art. 18 TULPS, ultimi commi). FATTO· Alta
Online: dal 25 febbraio 2026 (D.L. 23/2026) la sanzione per mancato preavviso (1.000–10.000 €) vale anche per chi promuove la riunione via social, chat o gruppi chiusi. FATTO· Alta
Cosa cambia con il decreto sicurezza
Con il nuovo decreto: sul preavviso nulla cambia; il D.L. 190/2026 non tocca l'art. 18 TULPS. FATTO· Alta
Fonti ufficiali
Costituzione · TULPS · L. 54/2026
Parole difficili (questore, preavviso, prescrizioni, TULPS): Glossario.
Per saperne di più
Diritti e regole: panoramica · Bussola dei diritti, testo completo