Cosa cambia per chi va a un corteo con il nuovo decreto?
Esempio di scheda completa, con etichette e fonti.
In breve
- Dal 23 ottobre 2026 è in vigore il decreto sicurezza (decreto-legge n. 190/2026). FATTO· Alta
- Le regole di base del corteo non cambiano: diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, preavviso dei promotori, responsabilità penale personale. FATTO· Alta
- Cambiano le conseguenze per chi commette violenze in gruppo e si allargano alcune misure di controllo (fermo preventivo, divieto di radunarsi), che possono riguardare anche chi non commette reati, con i presupposti di legge. FATTO· Alta
Questa pagina è una scheda completa di esempio: mostra in un solo posto etichette, fonti, punti da verificare e posizioni attribuite. Le stesse informazioni, divise per situazione, sono in corteo e decreto sicurezza.
1. Stato del decreto
FATTO· Alta
- Approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 2026 (comunicato n. 193).
- Pubblicato come D.L. 22 ottobre 2026, n. 190 nella GU n. 246 del 22 ottobre 2026; in vigore dal 23 ottobre 2026; da convertire in legge entro il 21 dicembre 2026, anche con modifiche.
2. Cosa resta uguale
FATTO· Alta
- Diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi (art. 17 Cost.); preavviso al questore a cura dei promotori (art. 18 TULPS), che il decreto non modifica.
- Responsabilità penale personale (art. 27 Cost.): essere nel corteo non equivale a partecipare alle violenze di altri.
- Restano vietati il travisamento (art. 5 L. 152/1975) e gli oggetti atti a offendere (art. 4 L. 110/1975).
- Il fermo preventivo fino a 12 ore durante le manifestazioni esiste già dal 25 febbraio 2026: art. 11-bis D.L. 59/1978, introdotto dal D.L. 23/2026 e confermato dalla L. 54/2026, con avviso immediato al PM.
3. Cosa cambia
FATTO· Alta, testo in GU
- Nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche (art. 420-bis c.p.): servono insieme un gruppo di almeno 5 persone organizzato anche occasionalmente, l'uso illegittimo o il lancio di oggetti atti a offendere, oppure il lancio di razzi, fuochi artificiali, petardi o gas urticanti, un pericolo concreto per le persone e danni alle cose. Pena: 2–5 anni e multa 10.000–20.000 €, aumentata per chi agisce travisato.
- Chi organizza, promuove o istiga il gruppo, anche online: 4–12 anni.
- Aggravante per danneggiamento da gruppo organizzato. In manifestazione, pene aumentate da un terzo alla metà per l'attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.) e per devastazione e saccheggio, ma solo se riguardano beni in luoghi di vendita o di deposito, come negozi e magazzini (art. 419 c.p.; il secondo comma prevedeva già un aumento di pena per i fatti commessi nel corso di manifestazioni).
- Arresto in flagranza differita per questi delitti, anche per i minorenni: anche dopo il fatto, entro 48 ore dal fatto, se da video o foto emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore (art. 382-bis c.p.p.).
- Lesioni ad agenti: Dal 23 ottobre 2026 le lesioni a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa delle funzioni, sono procedibili d'ufficio, cioè senza querela, anche se non gravi (art. 582, secondo comma, c.p., come modificato dall'art. 1, c. 5, D.L. 190/2026). FATTO· Alta
- Fermo preventivo (fino a 12 ore) esteso alle specifiche operazioni di polizia per prevenire reati in luoghi con consistente afflusso di persone, sulla base di elementi di fatto e di un fondato motivo di concreto pericolo per la sicurezza.
4. Punti da verificare
DA VERIFICARE
- Minori e fermo preventivo: non è chiaro se il fermo possa riguardare i minori di 14 anni. Il nuovo comma non fissa un'età minima e la soglia dei 16 anni introdotta dal decreto riguarda le misure cautelari per i minorenni (art. 19, c. 2, DPR 448/1988) FATTO· Alta; l'ANSA aveva scritto «solo se hanno compiuto 16 anni». Per il divieto di radunarsi il testo indica i 14 anni. Manca: dossier parlamentari sull'AC 3159 o circolari. Verifica: camera.it e Normattiva.
- Come verranno applicate le formule «gruppo che opera in modo organizzato anche occasionalmente» e «luoghi con consistente afflusso»: mancano modifiche in conversione, circolari e prime decisioni dei giudici. Verifica: monitoraggio fino al 21 dicembre 2026.
5. Irretroattività
FATTO· Alta Le nuove norme penali non si applicano a fatti anteriori al 23 ottobre 2026 (art. 25 Cost., art. 2 c.p.), quindi nemmeno ai disordini di Milano del 17–18 ottobre 2026.
6. Letture contrapposte
INTERPRETAZIONEattribuite
- Governo: il delitto serve «per garantire che la libertà di manifestare si eserciti in sicurezza» (comunicato CdM); Meloni: «Manifestare è un diritto, mettere a ferro e fuoco città no» (L'Espresso).
- Unione Camere Penali (presidente Petrelli): «strappo» ai principi di proporzionalità e determinatezza (ANSA, 21/10).
Altre posizioni, critiche e favorevoli: Analisi del D.L. 190/2026.
Fonti
- D.L. 190/2026, GU n. 246 del 22 ottobre 2026 (livello 1)
- Comunicato CdM n. 193, 20 ottobre 2026 (livello 1)
- L. 54/2026 · D.L. 59/1978, art. 11-bis (livello 1)
- Costituzione · TULPS · L. 152/1975 (livello 1)
- ANSA, 21 ottobre 2026 (livello 3)
L'iter di conversione in legge è seguito nella pagina Stato degli atti seguiti.