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Riunione, manifestazione e sciopero: cosa dice la legge, cosa è punibile, cosa sta cambiando
In breve
- Riunirsi pacificamente e senz'armi, manifestare e scioperare sono diritti della Costituzione (artt. 17, 21 e 40). FATTO· Alta
- Questa è la versione completa, con tutte le norme e le fonti: per una lettura veloce c'è la panoramica Diritti e regole.
- Il decreto sicurezza in vigore dal 23 ottobre 2026 è spiegato nel capitolo 5. Le parole tecniche sono nel glossario.
Aggiornato al 29 ottobre 2026, ore 18:39 (ora di Roma), dopo una verifica dei fatti sulle fonti primarie (correzioni in CORREZIONI.md).
Ultima verifica in Gazzetta Ufficiale: Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026, che contiene il D.L. 22 ottobre 2026, n. 190 (il nuovo decreto sicurezza, in vigore dal 23 ottobre 2026; vedi §5).
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⚠️ Avviso importante: questa è informazione giuridica generale, non consulenza legale.
Le norme si applicano sempre ai fatti concreti, e i fatti contano. Per un caso concreto (un preavviso da presentare, un fermo, una denuncia, una sanzione, uno sciopero da proclamare) è opportuno rivolgersi a un avvocato oppure a sportelli legali gratuiti, associazioni per i diritti civili, patronati o al tuo sindacato. Se sei stato fermato o denunciato, hai diritto a un difensore: nominane uno di fiducia, altrimenti ti verrà assegnato un difensore d'ufficio.
Come leggere questa Bussola
Ogni affermazione ha un'etichetta:
| Etichetta | Significato |
|---|---|
| FATTO | Lo dice un testo ufficiale (Costituzione, legge, Gazzetta Ufficiale, sentenza, comunicato istituzionale). Il collegamento porta alla fonte. |
| STIMA | Solo per numeri: un valore calcolato con un intervallo (minimo–massimo) e ipotesi dichiarate. Un giudizio qualitativo non è mai una stima. |
| INTERPRETAZIONE | Una lettura o valutazione, sempre attribuita a chi l'ha espressa (giurista, ente, giudice, partito, governo), con la fonte. Sui temi controversi riportiamo le posizioni contrapposte realmente espresse, senza prendere parte. |
| DA VERIFICARE | Un'affermazione plausibile o riportata da una fonte, ma non ancora confermata da una fonte primaria. Indichiamo sempre cosa manca e come lo verificheremo. Non va usata come certa. |
I consigli pratici neutri (per esempio "conserva la ricevuta") sono marcati Nota redazionale di Bilancia Civica: non sono interpretazioni di norme né giudizi su persone o schieramenti.
Regola di metodo: i testi in Gazzetta Ufficiale sono la fonte che prevale. Bozze, comunicati e articoli di stampa servono solo finché il testo ufficiale non è pubblicato.
Indice
- Il diritto di riunione (art. 17 Cost.)
- Il diritto di sciopero (art. 40 Cost. e L. 146/1990)
- Sciopero, fermo, serrata: le differenze
- Tabella: protesta pacifica protetta e condotte punibili
- Il nuovo decreto sicurezza: D.L. 22 ottobre 2026, n. 190
- Domande frequenti (FAQ)
- Punti aperti e da verificare
- Fonti principali
1. Il diritto di riunione (art. 17 Cost.)
1.1 Cosa dice la Costituzione
FATTO L'art. 17 della Costituzione stabilisce che:
- i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi;
- per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso;
- per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
FATTO Altre norme costituzionali collegate:
- art. 21: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
- art. 27: la responsabilità penale è personale (comma 1) e l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva (comma 2).
1.2 Tre tipi di luogo, tre regole diverse
| Luogo | Esempi | Preavviso? |
|---|---|---|
| Privato | casa, sede di un'associazione riservata ai soci | No |
| Aperto al pubblico (accesso possibile ma regolato) | teatro, sala convegni, cinema, locale con ingresso controllato | No (art. 17, c. 2 Cost.; Corte cost. sent. 27/1958) |
| Pubblico (accesso libero a tutti) | piazza, strada, parco pubblico | Sì, al questore, almeno 3 giorni prima (art. 18 TULPS) |
FATTO La sentenza della Corte costituzionale n. 27/1958 ha dichiarato illegittimo l'art. 18 TULPS nella parte in cui imponeva il preavviso anche per le riunioni in luogo aperto al pubblico. L'obbligo resta solo per quelle in luogo pubblico.
1.3 Il preavviso al questore (art. 18 TULPS)
FATTO L'art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931, "TULPS") prevede che i promotori di una riunione in luogo pubblico ne diano avviso al questore almeno tre giorni prima.
Il preavviso è una comunicazione, non una richiesta di autorizzazione.
- FATTO Lo dice il testo dell'art. 17 Cost.: per la Costituzione la riunione è un diritto, e l'autorità può solo vietarla per "comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".
- FATTO La Corte costituzionale (sent. 90/1970) ha chiarito che il preavviso è un onere dei soli promotori, non un'autorizzazione, e che chi partecipa a una riunione non preavvisata non commette illecito. Il divieto di una riunione richiede invece comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica (art. 17, terzo comma, Cost.).
- FATTO Giuridicamente il presupposto resta il preavviso, non un'autorizzazione (art. 17 Cost.; sentenze citate sopra).
- DA VERIFICARE Nella prassi molte Questure rispondono al preavviso con prescrizioni su orari e percorsi, e dopo l'incontro si parla spesso di "manifestazione autorizzata". Manca: una fonte documentale sulla prassi. Verifica: circolari del Ministero dell'interno e provvedimenti pubblicati dalle Questure.
Il questore può:
- FATTO vietare la riunione (art. 18 TULPS). Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il divieto è legittimo solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. Il testo del TULPS menziona anche "moralità" e "sanità pubblica". DA VERIFICARE Che questi motivi vadano letti alla luce dell'art. 17 Cost., e quindi ridotti a sicurezza e incolumità pubblica, è una lettura diffusa di cui non abbiamo ancora una fonte citabile. Manca: un'opera di dottrina o una sentenza costituzionale specifica. Verifica: ricerca nelle pronunce della Corte costituzionale sull'art. 18 TULPS;
- FATTO prescrivere modalità di tempo e di luogo, come orario, percorso o piazza alternativa.
- FATTO Contro il divieto o le prescrizioni ci si può rivolgere al giudice amministrativo (TAR): contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale (art. 113 Cost.) e le domande si introducono con ricorso al tribunale amministrativo regionale competente (artt. 7 e 41 c.p.a.). Il ricorso per l'annullamento va notificato entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto (artt. 29 e 41 c.p.a.); di regola serve un avvocato (art. 22 c.p.a.). In caso di estrema gravità e urgenza si possono chiedere al presidente del TAR misure cautelari provvisorie (art. 56 c.p.a.). DA VERIFICARE I tempi pratici di un ricorso urgente. Manca: dati sui tempi delle misure cautelari dei TAR. Verifica: non prevista in questa versione; per il caso concreto serve un avvocato.
FATTO L'art. 18 TULPS non si applica alle riunioni elettorali (ultimo comma).
1.4 Sanzioni per il mancato preavviso: cosa è cambiato nel 2026
FATTO Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, in vigore dal 25 febbraio 2026 e convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 (in vigore dal 25 aprile 2026), ha trasformato le sanzioni dell'art. 18 TULPS da penali (arresto e ammenda) ad amministrative, e le ha aumentate. Testo coordinato nella GU n. 95 del 24 aprile 2026:
| Condotta (art. 18 TULPS, testo vigente) | Sanzione |
|---|---|
| Promotori di riunione in luogo pubblico senza preavviso, compreso chi la promuove tramite reti, piattaforme, servizi di comunicazione elettronica o gruppi chiusi di utenti | sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € |
| Chi non rispetta il divieto o le prescrizioni del questore | sanzione amministrativa da 1.000 a 12.000 € |
| Mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione o dell'itinerario previsto, da cui possa derivare pericolo per sicurezza o incolumità pubblica | da 1.000 a 10.000 € |
| Intralcio ai servizi di soccorso pubblico urgente durante una riunione (salvo che sia reato) | da 1.000 a 10.000 € |
| Chi turba il pacifico svolgimento di una riunione o il relativo servizio d'ordine (salvo che sia reato) | da 500 a 3.000 €, oppure da 2.000 a 10.000 € se lo fa con volto travisato o in possesso degli oggetti indicati dall'art. 5-bis L. 152/1975 |
| Recidiva (reiterazione nel biennio, o tre violazioni in cinque anni) | aumento da un terzo alla metà |
FATTO Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
FATTO Chi si limita a partecipare a una riunione non preavvisata non rientra nella sanzione per mancato preavviso, che riguarda i promotori. Il discorso cambia per chi non rispetta un divieto o una prescrizione, o non si allontana dopo l'ordine di scioglimento (vedi §1.5).
- FATTO Chi prende la parola in una riunione vietata o tenuta violando le prescrizioni rischia la stessa sanzione di chi viola il divieto (art. 18, c. 5, TULPS).
- FATTO Le sentenze 90/1970 e 11/1979, annotate su Normattiva all'art. 18, hanno dichiarato illegittima la punizione di chi prende la parola in una riunione non preavvisata (c. 3), anche se sa che il preavviso manca.
- DA VERIFICARE Il testo vigente su Normattiva conserva nel c. 3 la frase su chi prende la parola, ora con "la medesima sanzione" amministrativa, e riporta in nota le due sentenze. Non è chiaro come quelle pronunce, rese sulla norma penale, si applichino al nuovo illecito amministrativo. Manca: giurisprudenza o circolari sul testo del 2026.
1.5 Scioglimento della riunione (artt. 20-24 TULPS)
FATTO La procedura prevista dal TULPS è questa:
- art. 20: riunioni e assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere sciolti se vi avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, se possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, oppure se vi vengono commessi delitti;
- artt. 22-23: prima viene rivolto un invito a sciogliersi. Se l'invito non ha effetto, segue l'ordine formale, preceduto da intimazioni. La legge prevede tre intimazioni, ciascuna preceduta da uno squillo di tromba o da un segnale equivalente. DA VERIFICARE Le modalità esatte vanno controllate nel testo vigente su Normattiva;
- art. 24: se le intimazioni restano senza effetto, la riunione può essere sciolta con la forza. Chi non ottempera all'ordine di scioglimento è soggetto, dopo il D.L. 23/2026, a una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 €, senza pagamento in misura ridotta;
- art. 18, penultimo comma: non è punibile chi si ritira dalla riunione prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire a essa.
1.6 Volto coperto e oggetti (art. 5 L. 152/1975; L. 110/1975)
- FATTO L'art. 5 della L. 152/1975 vieta l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo. In occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico il divieto è assoluto, tranne per quelle di carattere sportivo che lo comportino. È un reato (contravvenzione). Le pene vanno verificate nel testo vigente.
- FATTO Il D.L. 23/2026 usa il travisamento come aggravante della sanzione per chi turba una riunione (§1.4). Il nuovo art. 420-bis c.p. (D.L. 190/2026) aumenta la pena se il fatto è commesso da persone travisate o comunque con modalità che rendono difficile l'identificazione (secondo comma, lett. a; §5).
- FATTO Portare fuori casa, senza giustificato motivo, strumenti atti a offendere è reato (art. 4 L. 110/1975). Il D.L. 23/2026 (art. 1) ha introdotto la reclusione da sei mesi a tre anni per chi porta senza giustificato motivo lame affilate o appuntite più lunghe di 8 cm.
1.7 Misure di polizia già in vigore prima del nuovo decreto
- FATTO "Fermo preventivo" nelle manifestazioni. Il D.L. 23/2026 ha introdotto l'art. 11-bis del D.L. 59/1978, in vigore dal 25 febbraio 2026 e confermato dalla L. 54/2026. Durante i servizi d'ordine pubblico per manifestazioni, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, la polizia può accompagnare negli uffici e trattenere fino a 12 ore le persone per cui, sulla base di elementi di fatto, ci sia fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Gli elementi di fatto possono essere il possesso di determinati oggetti, oppure precedenti o segnalazioni per reati violenti commessi in manifestazioni negli ultimi cinque anni.
- Va data immediata notizia al pubblico ministero, che ordina il rilascio se le condizioni non ricorrono.
- Per i minori vengono avvisati il procuratore presso il tribunale per i minorenni e i genitori (comma 3-bis aggiunto in conversione).
- FATTO Identificazione. La polizia giudiziaria può identificare chi è sottoposto a indagini o chi può riferire su fatti rilevanti. Chi rifiuta di farsi identificare o fornisce generalità false può essere accompagnato negli uffici per il tempo necessario, non oltre 12 ore, oppure 24 previo avviso al PM (art. 349, c. 4, c.p.p.). Fuori dalle indagini, chi rifiuta di dichiarare le generalità, o le dà in modo che si possano ritenere false, può essere accompagnato negli uffici per il tempo strettamente necessario all'identificazione, non oltre 24 ore, con notizia immediata al PM (art. 11 D.L. 59/1978). Rifiutare di dare le proprie generalità a un pubblico ufficiale è un reato (art. 651 c.p.); darle false è un reato più grave (artt. 495-496 c.p.).
- FATTO Divieto di partecipare a riunioni come pena accessoria. Con la condanna per alcuni delitti commessi in occasione di riunioni (art. 10 D.L. 23/2026, come modificato in conversione: tra gli altri 336, 337, 419, 583-quater, 635 c. 3 c.p.), il giudice può vietare di partecipare a pubbliche riunioni da 1 a 3 anni, o per una durata pari alla pena se superiore a tre anni, fino a un massimo di 10.
2. Il diritto di sciopero (art. 40 Cost. e L. 146/1990)
2.1 Il principio
FATTO Art. 40 Cost.: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano."
- FATTO Lo sciopero è un diritto dei lavoratori: è l'astensione collettiva dal lavoro per tutelare un interesse comune.
- FATTO È nullo il licenziamento, o qualsiasi altro atto che rechi pregiudizio al lavoratore, a causa della sua partecipazione a uno sciopero (art. 15 L. 300/1970).
- DA VERIFICARE Le ore di sciopero non sono retribuite: è un principio costante della giurisprudenza, ma non è scritto in una norma di legge. Manca: una sentenza della Corte di cassazione da citare.
- FATTO Sciopero politico. La stessa sent. 290/1974 ha dichiarato illegittimo l'art. 503 c.p. nella parte in cui puniva lo sciopero politico, salvo quello diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (nota su Normattiva all'art. 503 c.p.). Uno sciopero contro una manovra, il carovita o una legge, cioè per sollecitare i poteri pubblici, non è penalmente punibile in quanto tale.
2.2 Nei servizi pubblici essenziali: la L. 146/1990 (modificata dalla L. 83/2000)
FATTO La L. 146/1990, riformata dalla L. 83/2000, bilancia lo sciopero con i diritti della persona (vita, salute, libertà e sicurezza, circolazione, assistenza e previdenza, istruzione, comunicazione). Si applica a servizi come sanità, trasporti pubblici (ferroviari, aerei, urbani ed extraurbani, marittimi verso le isole), igiene e rifiuti, energia, giustizia, scuola, poste e telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica (art. 1).
Le regole principali:
| Regola | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Preavviso | minimo 10 giorni. Contratti e codici di settore possono prevedere termini più lunghi | art. 2, c. 1 e 5 |
| Comunicazione scritta | indicare durata, modalità e motivazioni, all'impresa o amministrazione e all'ufficio dell'autorità competente, che la trasmette alla Commissione di garanzia | art. 2, c. 1 |
| Prestazioni indispensabili | vanno sempre garantite, secondo accordi o, in mancanza, secondo la regolamentazione provvisoria della Commissione | art. 2, c. 2-3; art. 13 |
| Raffreddamento e conciliazione | procedure obbligatorie prima della proclamazione | art. 2, c. 2 |
| Intervalli minimi ("rarefazione") | tra uno sciopero e la proclamazione del successivo, per evitare che scioperi in sequenza sullo stesso servizio o bacino d'utenza compromettano la continuità | art. 2, c. 2; art. 13 lett. e) |
| Durata massima e franchigie | periodi in cui non si sciopera (per esempio festività, esodi estivi, elezioni) e durata massima, fissati dagli accordi e regolamenti di settore | art. 13 lett. d); discipline di settore su cgsse.it |
| Informazione agli utenti | l'azienda deve comunicare almeno 5 giorni prima i servizi garantiti | art. 2, c. 6 |
| Revoca tardiva | la revoca spontanea dopo l'informazione all'utenza, senza accordo o richiesta delle autorità, è "forma sleale di azione sindacale" | art. 2, c. 6 |
| Eccezioni | preavviso e durata non si applicano agli scioperi in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori | art. 2, c. 7 |
La Commissione di garanzia (artt. 12-13, sito cgsse.it):
- FATTO valuta gli accordi;
- FATTO segnala le irregolarità (preavviso, durata, franchigie, intervalli) e può invitare a riformulare o differire lo sciopero;
- FATTO apre procedimenti di valutazione e delibera le sanzioni.
Sanzioni (art. 4):
- FATTO lavoratori: sanzioni disciplinari proporzionate, escluso il licenziamento o mutamenti definitivi del rapporto;
- FATTO sindacati: sospensione di permessi e contributi sindacali, esclusione dalle trattative per un periodo di due mesi, sanzioni pecuniarie;
- FATTO aziende e amministrazioni inadempienti: sanzioni amministrative.
- FATTO Nel testo vigente su Normattiva gli importi sono in euro: per i sindacati, sospensione di permessi e contributi per un ammontare tra 2.500 e 50.000 €; per dirigenti e responsabili di aziende e amministrazioni, sanzione da 2.500 a 50.000 € (art. 4, c. 2 e 4).
Precettazione (art. 8):
- FATTO Presupposto: il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona.
- FATTO Chi la dispone: il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato se il conflitto è nazionale o interregionale, altrimenti il Prefetto. Interviene su segnalazione della Commissione oppure, in caso di necessità e urgenza, di propria iniziativa informando la Commissione.
- FATTO Procedura: prima l'autorità invita le parti a desistere e tenta la conciliazione. Se il tentativo fallisce, adotta un'ordinanza.
- FATTO Cosa può disporre l'ordinanza: differire lo sciopero, ridurne la durata oppure imporre livelli minimi di servizio.
- FATTO Tempi: l'ordinanza va adottata non meno di 48 ore prima, salvo conciliazione in corso o urgenza.
- FATTO Sanzioni (art. 9): per ogni giorno di inosservanza, sanzione amministrativa da 500 a 1.000 € al singolo lavoratore e da 2.500 a 50.000 € alle organizzazioni (testo vigente su Normattiva).
- FATTO Ricorso (art. 10): al TAR entro 7 giorni. Il ricorso non sospende l'ordinanza, ma il TAR può sospenderla.
FATTO Dove controllare gli scioperi proclamati:
- il prospetto scioperi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i trasporti;
- il calendario della Commissione di garanzia.
2.3 Nel settore privato non essenziale
- FATTO Fuori dai servizi pubblici essenziali non esiste una legge generale che imponga preavviso, durata massima o prestazioni minime. Restano i limiti generali indicati dalla Corte costituzionale: rispetto della libertà di lavoro di chi non aderisce, non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali, astensione da ogni violenza (sent. 290/1974, massima D).
- DA VERIFICARE I contratti collettivi possono prevedere clausole di tregua o procedure. La loro violazione ha conseguenze sul piano sindacale e contrattuale, non penale. Manca: una norma o una sentenza da citare. Verifica: banca dati della giurisprudenza o parere di un giurista volontario, nella prossima versione.
- DA VERIFICARE Sulla legittimità di alcune forme "anomale" di sciopero, come lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera, esiste giurisprudenza che non abbiamo ancora ricostruito. Manca: sentenze di riferimento della Corte di cassazione. Verifica: banca dati della giurisprudenza, nella prossima versione.
- Nota redazionale di Bilancia Civica Per casi concreti, il riferimento è il sindacato.
3. Sciopero, fermo, serrata: le differenze
| Figura | Chi | Natura giuridica |
|---|---|---|
| Sciopero | lavoratori dipendenti | diritto costituzionale (art. 40) |
| Astensione collettiva / "fermo" | lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori (per esempio i "padroncini" dell'autotrasporto) | non è sciopero in senso stretto. Se incide su servizi pubblici essenziali, è regolata dall'art. 2-bis L. 146/1990 tramite codici di autoregolamentazione valutati dalla Commissione di garanzia |
| Serrata | datore di lavoro che chiude per pressione | libertà, non diritto costituzionale (la sent. 290/1974 richiama sul punto la sent. 29/1960) |
FATTO Il caso dell'autotrasporto merci in conto terzi. Esiste un codice di autoregolamentazione del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia (delibera n. 01/93 del 19 luglio 2001) e pubblicato in GU n. 179 del 3 agosto 2001. Secondo il testo riportato nella raccolta della Commissione, il codice prevede:
- preavviso: almeno 25 giorni per il fermo nazionale, 20 per quello settoriale e 15 per quello locale o verso una specifica committenza. Il preavviso non può superare i 35 giorni;
- durata massima: 5 giorni, con intervallo di almeno 30 giorni tra un'azione e l'altra;
- periodi di franchigia: tra gli altri dal 20/12 al 6/01, le settimane prima e dopo Pasqua e dal 10 al 20/08;
- servizi da garantire: per esempio prodotti per ospedali, farmacie e scuole, latte a giorni alterni, carburante alla rete nella misura del 50%.
- DA VERIFICARE Non sappiamo se il codice abbia avuto aggiornamenti successivi, né se si applichi alle sigle non firmatarie. Va controllato sul sito della Commissione, che il 21 ottobre 2026 non era raggiungibile dai nostri sistemi.
- FATTO I fermi dell'autotrasporto di ottobre 2026 in Sicilia, Calabria e Campania sono iniziative di imprese e associazioni di categoria. In Sicilia il fermo è stato revocato il 20/10, in Calabria e in Campania prosegue almeno fino al 27/10 (ANSA, 20 ottobre 2026).
- DA VERIFICARE Non abbiamo trovato delibere della Commissione su questi fermi. Manca: accesso al sito della Commissione. Verifica: delibere su cgsse.it, appena raggiungibile.
- FATTO Bloccare le strade con i mezzi o con il corpo è una condotta diversa dal fermo, cioè dal non far circolare i propri mezzi, e può costituire reato (vedi §4).
4. Tabella: protesta pacifica protetta e condotte punibili
Il principio generale: la Costituzione protegge la riunione pacifica e senz'armi, la libertà di parola e lo sciopero. Il diritto penale colpisce condotte individuali specifiche, non la partecipazione in sé (art. 27 Cost.: la responsabilità penale è personale).
✅ Protetto (se pacifico)
| Condotta | Fondamento |
|---|---|
| Partecipare a un presidio o corteo pacifico, anche molto critico verso il governo | art. 17 e 21 Cost. |
| Riunirsi in luogo aperto al pubblico (sala, teatro) senza preavviso | art. 17, c. 2 Cost.; Corte cost. 27/1958 |
| Esporre striscioni e cartelli, gridare slogan, distribuire volantini (purché non integrino reati specifici come diffamazione, minaccia, istigazione) | art. 21 Cost. |
| Scioperare per rivendicazioni economiche o politiche (per esempio contro una legge) | art. 40 Cost.; Corte cost. 290/1974 |
| Aderire a uno sciopero proclamato, anche senza essere iscritti al sindacato | art. 40 Cost. |
| Documentare con foto e video ciò che accade in luogo pubblico, comprese le operazioni di polizia (vedi FAQ 6.4) | art. 21 Cost. (con i limiti sulla diffusione dei dati personali) |
| Allontanarsi quando arriva l'ordine di scioglimento | art. 18 TULPS (non punibilità di chi si ritira) |
⚠️ Illecito amministrativo (sanzione in denaro, non reato)
| Condotta | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Promuovere una riunione in luogo pubblico senza preavviso, anche via social o chat | art. 18 TULPS (mod. D.L. 23/2026) | 1.000–10.000 € |
| Violare divieto o prescrizioni del questore | art. 18 TULPS | 1.000–12.000 € |
| Non rispettare l'itinerario o le limitazioni alla circolazione, con pericolo | art. 18 TULPS | 1.000–10.000 € |
| Non ottemperare all'ordine di scioglimento | art. 24 TULPS | 2.000–20.000 € |
| Turbare il pacifico svolgimento della riunione (salvo reato) | art. 18 TULPS | 500–3.000 € (2.000–10.000 € se travisati) |
❌ Reato (condotte punibili)
| Condotta | Norma | Note |
|---|---|---|
| Violenza o minaccia a pubblico ufficiale per costringerlo a compiere od omettere un atto | art. 336 c.p. | |
| Resistenza a pubblico ufficiale con violenza o minaccia mentre compie un atto d'ufficio | art. 337 c.p. | DA VERIFICARE La giurisprudenza distinguerebbe la mera resistenza passiva (per esempio non muoversi) dall'opposizione attiva con violenza o minaccia. Manca: citazione di sentenze specifiche della Cassazione. Verifica: banca dati della giurisprudenza o parere di un giurista volontario. Il confine dipende comunque dal caso. |
| Lesioni a ufficiali o agenti di polizia in servizio | art. 583-quater c.p. | Dal 23 ottobre 2026 il D.L. 190/2026 le rende procedibili d'ufficio anche se non gravi (FATTO · Alta, §5.2) |
| Danneggiamento (con violenza o minaccia, o in occasione di manifestazioni in luogo pubblico) | art. 635 c.p. | Il D.L. 190/2026 prevede l'aggravante del gruppo organizzato di almeno 5 persone (art. 635.1) |
| Devastazione e saccheggio | art. 419 c.p. | Reato molto grave. Il D.L. 190/2026 aumenta la pena se commesso in manifestazioni su beni in luoghi di vendita o deposito |
| Blocco stradale o ferroviario con il proprio corpo | art. 1-bis d.lgs. 66/1948, come modificato dall'art. 14 D.L. 48/2025 (L. 80/2025) | FATTO Da illecito amministrativo è tornato reato: reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 €; da 6 mesi a 2 anni se commesso da più persone riunite. Ostruire la strada con oggetti è un delitto più grave (art. 1 d.lgs. 66/1948). FATTO Con una memoria del 20 maggio 2026 la Procura di Torino ha chiesto al giudice di sollevare una questione di legittimità costituzionale sul comma relativo alle "più persone riunite", per contrasto con gli artt. 17, 40, 3, 27 e 77 Cost. (memoria PM, pubblicata su giurisprudenzapenale.com). DA VERIFICARE Non risulta un'ordinanza di rimessione né una decisione della Corte costituzionale. |
| Interruzione di pubblico servizio | art. 340 c.p. | DA VERIFICARE Manca: testo vigente dopo le modifiche del 2025. Verifica: Normattiva multivigente |
| Travisamento (volto coperto) in manifestazione | art. 5 L. 152/1975 | Contravvenzione |
| Porto di oggetti atti a offendere senza giustificato motivo | art. 4 L. 110/1975 | |
| Lancio di petardi, razzi, fumogeni, accensioni pericolose | art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) e norme speciali | Con il nuovo art. 420-bis (§5), il lancio in gruppo organizzato con pericolo concreto per le persone e danni alle cose è delitto con 2–5 anni (dal 23 ottobre 2026) |
| Radunata sediziosa; grida e manifestazioni sediziose | artt. 655 e 654 c.p. | Art. 654: sanzione amministrativa pecuniaria (se il fatto non è reato) portata a 400–2.400 € dal D.L. 23/2026 |
| Nuovo: violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche | art. 420-bis c.p. (D.L. 190/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026) | Vedi §5 |
FATTO Il nodo "se altri commettono violenze".
- La sola presenza in un corteo dove altri commettono reati non è reato (art. 27 Cost.).
- Si risponde penalmente se si concorre nel reato altrui (art. 110 c.p.). Per il concorso serve un contributo materiale o morale alla condotta, non la semplice vicinanza.
- Nota redazionale di Bilancia Civica Se altri commettono violenze, allontanarsi da quel gruppo rende più chiara la propria estraneità ai fatti.
5. Il nuovo decreto sicurezza: D.L. 22 ottobre 2026, n. 190
5.1 Stato: pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 23 ottobre 2026
- FATTO Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2026 (Comunicato CdM n. 193) è stato pubblicato come decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile", nella GU Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026 (testo in GU; Normattiva). Verifica del 22 ottobre 2026, ore 20:20 (ora di Roma).
- FATTO Entra in vigore il 23 ottobre 2026, il giorno dopo la pubblicazione (art. 10). Le norme penali nuove non si applicano a fatti commessi prima (art. 25 Cost.).
- FATTO Il Parlamento ha 60 giorni per convertirlo in legge, anche con modifiche: entro il 21 dicembre 2026 (art. 77 Cost.; calcolo sulla data di GU). Se non viene convertito, perde efficacia fin dall'inizio.
- FATTO Il disegno di legge di conversione è l'AC 3159, presentato alla Camera il 22 ottobre 2026 e assegnato lo stesso giorno alla II Commissione (Giustizia) in sede referente (scheda della Camera).
- FATTO Il testo in GU ha 10 articoli. Alcuni punti differiscono dalla bozza circolata il 20–21/10: li segnaliamo in §5.3. Da qui in avanti la fonte è il testo in GU, non più la bozza.
5.2 Cosa prevede (testo in GU)
| Misura | Contenuto | Articolo del D.L. 190/2026 |
|---|---|---|
| Nuovo reato: "violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche" (art. 420-bis c.p.) | Punisce chi, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, oppure lancia questi oggetti o razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti che nebulizzano gas urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose. Pena: reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 20.000 € (salvo che il fatto costituisca reato più grave) | art. 1, c. 4 |
| Aggravanti del 420-bis | Pena aumentata da un terzo alla metà se: a) si agisce travisati o con modalità che rendono difficile l'identificazione; b) l'azione è diretta contro infrastrutture (energia, trasporti, telecomunicazioni, altri servizi pubblici) o beni destinati a funzioni o servizi pubblici o esposti alla pubblica fede | art. 1, c. 4 |
| Organizzatori e istigatori | Chi organizza o promuove il gruppo, oppure incita o istiga alle condotte, anche con strumenti informatici o telematici: reclusione da 4 a 12 anni | art. 1, c. 4 |
| Lesioni nel corso delle condotte | Pene delle lesioni aumentate da un terzo alla metà | art. 1, c. 4 |
| Danneggiamento di gruppo | Nuovo art. 635.1 c.p.: aumento da un terzo alla metà se il danneggiamento è commesso da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno 5 persone | art. 1, c. 6 |
| Devastazione e saccheggio; attentato a impianti di pubblica utilità | Pene aumentate da un terzo alla metà se commessi nel corso di manifestazioni (artt. 419 e 420 c.p.); per devastazione e saccheggio solo se riguardano beni in luoghi di vendita o di deposito (il secondo comma dell'art. 419 prevedeva già un aumento di pena per i fatti commessi nel corso di manifestazioni) | art. 1, c. 2–3 |
| Arresto in flagranza differita | L'art. 382-bis c.p.p. (arresto anche dopo il fatto, entro 48 ore, se da documentazione video o fotografica emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore) si applica anche agli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p. e, per i minorenni, tramite il nuovo art. 16, c. 1-bis, DPR 448/1988 | artt. 2 e 3 |
| Lesioni agli agenti | Modificato l'art. 582, secondo comma, c.p.: dal 23 ottobre 2026 le lesioni a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa delle funzioni (art. 583-quater, primo comma, c.p.), sono procedibili d'ufficio, cioè senza querela, anche se non gravi. FATTO· Alta | art. 1, c. 5 |
| Fermo preventivo esteso | L'accompagnamento e trattenimento fino a 12 ore già previsto per le manifestazioni (art. 11-bis D.L. 59/1978, §1.7) si estende alle operazioni di polizia di prevenzione in luoghi con consistente afflusso di persone, verso chi, sulla base di circostanze concrete ed elementi di fatto (oggetti posseduti, precedenti o segnalazioni negli ultimi 5 anni per determinati delitti), si ritiene ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Restano la notizia al PM e gli avvisi per i minori (commi 2, 3 e 3-bis) | art. 7 (nuovo c. 3-ter art. 11-bis D.L. 59/1978) |
| Presunzione di imputabilità dai 14 anni | Per i minori dai 14 anni la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. Resta la diminuzione di pena per i minori | art. 1, c. 1 (art. 98 c.p.); art. 3 |
| Misure cautelari per i minorenni | Custodia cautelare estesa agli artt. 420-bis e 635.1; all'art. 19 DPR 448/1988 aggiunta la clausola "salvo che l'imputato abbia compiuto sedici anni", subito dopo la frase che esclude per i minorenni la presunzione dell'art. 275, c. 3, secondo periodo, c.p.p. DA VERIFICARE L'effetto concreto della clausola. Manca: dossier dei Servizi studi sull'AC 3159. Verifica: camera.it | art. 3 |
| Sanzioni ai genitori | Se un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati: sanzione amministrativa per chi esercita la responsabilità genitoriale da 500 a 1.000 € (da 1.000 a 2.000 € se il minore reitera), salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Il Prefetto può ordinare il risarcimento dei danni a beni pubblici. I privati danneggiati possono ottenerlo con decreto ingiuntivo | art. 5 |
| Divieto di radunarsi (avviso orale del questore) | Divieto di radunarsi con una o più delle stesse persone, in luoghi specificamente individuati e anche per fasce orarie, fino a 1 anno, anche per i minori dai 14 anni. Presupposti: comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti tenuti da 5 o più persone in luogo pubblico e, nei 5 anni precedenti, provvedimenti di prevenzione o una condanna (anche non definitiva) per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico | art. 6 (nuovo c. 5-bis art. 3 d.lgs. 159/2011) |
| Magistrati per le convalide | Applicazione di magistrati entro 24 ore dalla richiesta, senza attendere il parere del consiglio giudiziario, in caso di molti arresti in flagranza | art. 4 |
| Militari a Milano | +500 unità di "Strade sicure" fino al 31 dicembre 2026; spesa autorizzata 4.933.831 €. I militari agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (art. 7-bis, c. 3, D.L. 92/2008); nessuna funzione di polizia giudiziaria | art. 8 |
5.3 Cosa è cambiato rispetto alla bozza, e cosa resta incerto
- FATTO Danni alle cose. Nel testo in GU il 420-bis richiede, oltre al concreto pericolo per le persone, che siano cagionati danni alle cose. Il comunicato e la bozza non lo prevedevano.
- FATTO Oggetti. Nel testo in GU non compaiono "bengala" né strumenti per fumo o gas visibile, presenti nella bozza. DA VERIFICARE Se bengala e fumogeni rientrino tra "razzi" o "fuochi artificiali". Manca: giurisprudenza o dossier parlamentari. Verifica: dossier dei Servizi studi sul ddl di conversione.
- FATTO Durata del fermo: 12 ore, non 24. Il nuovo comma 3-ter rinvia al trattenimento del comma 1 dell'art. 11-bis, che ha il limite di 12 ore. L'unico termine di 24 ore nel decreto riguarda l'applicazione dei magistrati (art. 4). La cifra di 24 ore riportata da L'Espresso (20/10) non trova riscontro nel testo; non ne ipotizziamo l'origine.
- Fermo preventivo dei minori: da che età?
- Il comunicato diceva "anche nei confronti dei minorenni"; secondo ANSA (21/10) "solo se hanno compiuto 16 anni".
- FATTO Il testo in GU (art. 7) non fissa un'età minima e rinvia al comma 3-bis, che regola gli avvisi per il "minore di anni diciotto". La soglia dei "sedici anni" introdotta dall'art. 3 riguarda le misure cautelari per i minorenni (art. 19, c. 2, DPR 448/1988).
- DA VERIFICARE Non è chiaro se il fermo possa riguardare i minori di 14 anni. Manca: dossier dei Servizi studi sull'AC 3159 o circolari. Verifica: camera.it e Normattiva.
- FATTO Il nome del reato. Nel testo il nome è "violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche". "Partecipazione violenta a una manifestazione" è la formula usata da politici e media.
- FATTO Poteri dei militari. Il testo in GU non attribuisce funzioni di polizia giudiziaria ai militari. Sulle ragioni esistono versioni diverse: secondo L'Espresso sono stati tolti dopo interlocuzioni con il Quirinale; il ministro Piantedosi ha negato uno "stop" del Colle.
5.4 Cosa cambia per chi partecipa pacificamente
- FATTO La partecipazione pacifica e senz'armi resta tutelata dall'art. 17 Cost., che un decreto-legge non può modificare.
- FATTO Il nuovo art. 420-bis richiede contemporaneamente:
- la partecipazione a un gruppo di almeno 5 persone organizzato, anche occasionalmente;
- una condotta personale di utilizzo illegittimo o di lancio di oggetti atti a offendere, oppure di lancio di razzi, fuochi artificiali, petardi o gas urticanti;
- un pericolo concreto per l'incolumità delle persone;
- danni alle cose.
Per chi organizza o promuove il gruppo, o incita o istiga a queste condotte, anche online, non serve una condotta violenta personale: reclusione da 4 a 12 anni (terzo comma).
Chi sfila, grida slogan, espone cartelli o fa un sit-in non rientra in questa descrizione.
- FATTO Due misure possono però toccare anche chi non commette violenze, come controlli e restrizioni, non come reati:
- il fermo preventivo si basa su un giudizio di pericolosità fondato su elementi di fatto, come oggetti posseduti o precedenti, ed è sottoposto al controllo del PM;
- il divieto di radunarsi richiede presupposti specifici: comportamenti in gruppo e precedenti.
- DA VERIFICARE L'effetto pratico dipenderà da come verranno applicate espressioni come "gruppo che opera in modo organizzato anche occasionalmente", "luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone" e "fondato motivo". Manca: modifiche in sede di conversione, circolari applicative del Ministero dell'interno, prime decisioni dei giudici. Verifica: monitoraggio del ddl di conversione fino al 21 dicembre 2026 e delle prime pronunce. Sul punto esistono letture contrapposte, riportate qui sotto.
INTERPRETAZIONE Le posizioni espresse pubblicamente (riportate, non valutate). Sono state raccolte il 20–21 ottobre 2026, sul testo approvato dal CdM, prima della pubblicazione in GU.
Maggioranza e governo
- Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio): "Manifestare è un diritto, mettere a ferro e fuoco città no" (L'Espresso, 20 ottobre 2026).
- Antonio Tajani (Forza Italia): il governo ha dato "una risposta forte a chi pensa di mettere a ferro e fuoco le nostre città" (Rainews, 20 ottobre 2026).
- Nicola Molteni e Andrea Ostellari (Lega, sottosegretari all'Interno e alla Giustizia): "una risposta ferma e risoluta agli episodi di criminalità e teppismo […] chi rompe paga" (Rainews, ibid.).
Critiche: opposizioni e avvocatura
- Francesco Petrelli (presidente dell'Unione Camere Penali): il decreto "configura certamente un ulteriore strappo alle garanzie e ai diritti della persona ed ai principi costituzionali di proporzionalità e di determinatezza". Contesta anche l'uso del decreto per norme già all'esame del Parlamento, come quella sull'imputabilità dei minori (ANSA, 21 ottobre 2026).
- Opposizioni (PD, Più Europa): Chiara Braga, Igor Taruffi e Riccardo Magi criticano la scelta di "decreti punitivi" anziché interventi strutturali. Beatrice Lorenzin (PD) chiede un "decreto concretezza" e ricorda le tensioni economiche, dagli autotrasportatori agli agricoltori (Rainews, ibid.; sintesi della testata).
6. Domande frequenti (FAQ)
Ogni risposta riporta la situazione al 24 ottobre 2026, ore 10:13 (ora di Roma). "Col decreto" si riferisce al D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato in GU il 22/10 e in vigore dal 23 ottobre 2026, salvo modifiche in sede di conversione (entro il 21 dicembre 2026).
6.1 "Si può organizzare un presidio?"
Risposta breve: sì. È un diritto costituzionale. Se il presidio è in luogo pubblico (piazza, strada), i promotori devono dare preavviso al questore almeno 3 giorni prima. In una sala o in un luogo aperto al pubblico non serve.
Passaggi previsti Nota redazionale di Bilancia Civica, salvo dove indicata una norma:
- Si decidono luogo, data, orario d'inizio e fine e, se c'è un corteo, il percorso.
- Il preavviso scritto va indirizzato alla Questura competente per territorio e indica i dati dei promotori (nome, recapito), luogo, data e orario, finalità, numero stimato di partecipanti, eventuale uso di impianti audio, mezzi o gazebo, e un referente presente sul posto. DA VERIFICARE Molte Questure hanno moduli e indirizzi PEC propri: il riferimento è il sito della Questura competente.
- Va consegnato almeno 3 giorni prima; è utile conservarne la prova (ricevuta, PEC).
- Spesso la Questura convoca i promotori per concordare le prescrizioni (percorso, orari). Violarle comporta sanzioni fino a 12.000 €.
- Se serve occupare suolo pubblico con strutture (gazebo, palco), può essere necessaria un'autorizzazione del Comune, che è un atto diverso dal preavviso.
- Di solito si prevedono un servizio d'ordine interno e un punto di contatto con le forze dell'ordine.
- Contro un divieto si può ricorrere al TAR: il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del divieto (artt. 29 e 41 c.p.a.); nei casi di estrema gravità e urgenza si possono chiedere misure cautelari provvisorie (art. 56 c.p.a.) FATTO. Si possono chiedere le motivazioni scritte e valutare il ricorso con un avvocato.
Norme: art. 17 Cost.; art. 18 TULPS (come modificato dal D.L. 23/2026 / L. 54/2026); Corte cost. 27/1958; per il ricorso al TAR, artt. 29, 41 e 56 c.p.a.
Attenzione online: dal 25 febbraio 2026 la sanzione per mancato preavviso (1.000–10.000 €) si applica anche a chi promuove la riunione via social, chat o gruppi chiusi. Lanciare un appello a una piazza senza preavviso può rendere "promotore" chi lo lancia INTERPRETAZIONE· Media: lettura redazionale dell'art. 18, terzo comma, TULPS.
Cosa cambia col decreto: sul preavviso nulla. Il D.L. 190/2026 non tocca l'art. 18 TULPS.
6.2 "Cosa si rischia partecipando a un corteo?"
Risposta breve: chi partecipa pacificamente e senz'armi non commette alcun illecito, anche se il corteo è molto critico. Rischi concreti nascono se: (a) si commette personalmente una condotta vietata (tabella §4); (b) non ci si allontana dopo l'ordine di scioglimento; (c) si è sottoposti a controlli, come identificazione o, in certi casi, fermo preventivo.
Se altri commettono violenze:
- La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.): la sola presenza non è reato.
- Si risponde solo se si dà un contributo al reato altrui (concorso, art. 110 c.p.).
- Nota redazionale di Bilancia Civica È utile allontanarsi dal gruppo che commette violenze. Se viene dato l'ordine di scioglimento, ci si deve allontanare: chi si ritira non è punibile per il mancato scioglimento.
Identificazione e documenti:
- Non esiste un obbligo generale di portare con sé un documento.
- Esiste però l'obbligo di dare le proprie generalità a un pubblico ufficiale che le chiede: rifiutarsi è reato (art. 651 c.p.), darle false è più grave.
- Chi rifiuta di dare le generalità, o le cui generalità si ha motivo di ritenere false, può essere accompagnato negli uffici per il tempo strettamente necessario, non oltre 24 ore, con notizia immediata al PM (art. 11 D.L. 59/1978). Durante le indagini, per indagati e testimoni, il limite è di 12 ore, o 24 con avviso al PM nei casi più complessi (art. 349, c. 4, c.p.p.).
- Nota redazionale di Bilancia Civica È utile avere con sé un documento d'identità.
Fermo preventivo (in vigore dal 25 febbraio 2026):
- Durante le manifestazioni, con un pericolo attuale per l'ordine pubblico, una persona può essere trattenuta fino a 12 ore se ci sono elementi di fatto a suo carico, come oggetti atti a offendere o precedenti per violenze in manifestazioni negli ultimi cinque anni.
- Il PM deve essere avvisato subito e ordina il rilascio se mancano i presupposti.
- Se la persona è minorenne, vengono avvisati i genitori.
Cosa portare e cosa no Nota redazionale di Bilancia Civica, basata sulle norme citate in §1.6:
- Sì: documento, telefono carico, acqua, il numero di un avvocato o dello sportello legale.
- No: oggetti che possano essere considerati atti a offendere (anche coltellini), caschi o mezzi per coprire il volto senza giustificato motivo, petardi o fumogeni.
In caso di fermo Nota redazionale di Bilancia Civica; la resistenza con violenza o minaccia è reato, art. 337 c.p.:
- la resistenza fisica va evitata, perché la resistenza con violenza o minaccia è reato;
- si può chiedere il motivo e di poter avvisare un familiare e un avvocato;
- è meglio non firmare verbali che non si sono letti o capiti;
- è utile annotare ora e luogo.
Norme: artt. 17, 27 Cost.; artt. 20-24 TULPS; art. 349 c.p.p.; art. 11-bis D.L. 59/1978; art. 5 L. 152/1975; art. 4 L. 110/1975.
Cosa cambia col decreto (D.L. 190/2026, dal 23 ottobre 2026):
- Nuovo reato per chi, in un gruppo organizzato di almeno 5 persone, usa illegittimamente o lancia oggetti atti a offendere, oppure lancia razzi, fuochi artificiali, petardi o gas urticanti, creando pericolo concreto per le persone e causando danni alle cose: 2–5 anni + 10.000–20.000 €, di più per chi è travisato.
- Arresto anche dopo il fatto (flagranza differita), entro 48 ore dal fatto, se da video o foto emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore, per questo reato e per danneggiamento di gruppo, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità.
- Fermo preventivo esteso anche fuori dai cortei, durante specifiche operazioni di polizia di prevenzione in luoghi con consistente afflusso di persone, verso chi è ritenuto un concreto pericolo per la sicurezza sulla base di elementi di fatto (per esempio oggetti vietati, precedenti o segnalazioni degli ultimi 5 anni).
- Per i 14-17enni:
- presunzione di imputabilità;
- il divieto di radunarsi (che vale per tutti, con i presupposti di legge) può riguardare anche loro;
- età minima per il fermo preventivo: il nuovo comma non la fissa FATTO; resta DA VERIFICARE l'applicazione ai minori di 14 anni (vedi §5.3).
6.3 "Quando uno sciopero è legittimo?"
Risposta breve: dipende dalla posizione (dipendente o autonomo) e dal settore. Per un lavoratore dipendente aderire a uno sciopero regolarmente proclamato è un diritto. Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero deve rispettare le regole della L. 146/1990.
Lista di controllo (servizi pubblici essenziali):
- Lo sciopero è stato proclamato da un soggetto collettivo (sindacato o coalizione)?
- È stato rispettato il preavviso di almeno 10 giorni, o quello più lungo previsto dal settore?
- Sono indicate durata, modalità e motivazioni?
- Si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione?
- Si rispettano franchigie e intervalli minimi dagli scioperi precedenti?
- Sono garantite le prestazioni indispensabili? Chi è inserito nei contingenti minimi deve lavorare.
- La Commissione di garanzia ha emesso una delibera di invito a riformulare o differire? C'è un'ordinanza di precettazione?
Gli scioperi proclamati sono elencati sul prospetto MIT e sul calendario della Commissione.
Nel privato non essenziale: non ci sono preavvisi di legge. Restano i limiti generali: niente violenza, rispetto della libertà di lavoro di chi non aderisce, non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali (Corte cost. 290/1974).
Sciopero "politico" (contro una legge o una manovra): non punibile, salvo che miri a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (Corte cost. 290/1974).
Conseguenze se lo sciopero è irregolare:
- per il singolo lavoratore: sanzioni disciplinari proporzionate, escluse quelle che fanno cessare il rapporto (come il licenziamento) o lo cambiano in modo definitivo (art. 4, c. 1, L. 146/1990);
- per il sindacato: sanzioni a suo carico.
Esempi del periodo (fonte: prospetto MIT):
- FATTO sciopero generale USB del 30 ottobre 2026, con adesioni di altre sigle di base;
- FATTO sciopero generale CGIL annunciato per il 20 novembre 2026 (ANSA).
- FATTO· Alta Con la delibera n. 26/320 del 22 ottobre 2026 la Commissione di garanzia ha segnalato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. f, L. 146/1990, il «fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente» alla libertà di circolazione per lo sciopero generale USB del 30/10, che non ha escluso i settori dei trasporti in franchigia dal 30/10 al 5/11 per la commemorazione dei defunti.
- FATTO· Alta Per lo sciopero generale USB del 30 ottobre 2026 il prospetto ufficiale del MIT riporta l'ordinanza ministeriale n. 204 T, che differisce lo sciopero nei settori dei trasporti interessati dalla franchigia per la commemorazione dei defunti.
- DA VERIFICARE Secondo fonti di stampa e Trentino Trasporti l'ordinanza è del 27 ottobre 2026 ed è stata firmata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 8 della legge 146/1990, che consente di disporre il differimento dello sciopero ad altra data. Il differimento vale limitatamente ai settori del trasporto aereo, taxi, trasporto pubblico locale, ferroviario, marittimo, appalti ferroviari e circolazione e sicurezza stradale. Negli altri settori lo sciopero resta convocato. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni dell'art. 9 della stessa legge. Manca: il testo ufficiale dell'ordinanza (PDF del MIT o Gazzetta Ufficiale); per ora lo riporta solo una fonte secondaria (Trentino Trasporti). Verifica: sito del MIT e Gazzetta Ufficiale.
- FATTO· Alta Il 27 ottobre 2026 la Commissione di garanzia ha inviato alla CGIL un'indicazione immediata (art. 13, c. 1, lett. d, L. 146/1990) sullo sciopero generale del 20/11 (testo). Vi segnala la violazione della regola della rarefazione oggettiva, per altri scioperi già proclamati, e della franchigia elettorale, per le elezioni del 15–16/11 (suppletive alla Camera nel collegio di Chieti; Comuni di Calvi Risorta e Stefanaconi), e invita a escludere i settori e il personale interessati. Un'indicazione analoga riguarda lo sciopero di USB Pubblico Impiego dello stesso giorno.
- DA VERIFICARE Se i sindacati si adeguano alle indicazioni della Commissione sullo sciopero del 20/11. Verifica: sito del MIT, prospetto MIT e cgsse.it.
Norme: art. 40 Cost.; L. 146/1990 artt. 1, 2, 4, 8, 9, 13; L. 83/2000.
Cosa cambia col decreto: nulla di diretto sul diritto di sciopero. Il D.L. 190/2026 non modifica la L. 146/1990. Le norme sulle manifestazioni si applicano anche ai cortei che accompagnano gli scioperi.
6.4 "Si può filmare la polizia durante una manifestazione?"
Risposta breve: in generale sì. Non esiste una norma che vieti di riprendere in luogo pubblico operazioni di polizia che si svolgono davanti a tutti. Riprendere è una forma di manifestazione del pensiero e di documentazione.
Limiti:
- FATTO la diffusione di immagini di persone identificabili, agenti o manifestanti, è soggetta alla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR e Codice privacy). Per la diffusione a fini giornalistici valgono regole specifiche;
- FATTO le operazioni non vanno ostacolate: interferire fisicamente può integrare reati o illeciti (§4);
- Nota redazionale di Bilancia Civica un ordine specifico di allontanarsi, per esempio da un'area di intervento, va rispettato ed eventualmente contestato in seguito.
Consigli pratici Nota redazionale di Bilancia Civica:
- riprendere da distanza di sicurezza;
- conservare i file originali, utili anche come prova a propria difesa;
- prima di pubblicare, valutare se oscurare i volti di chi non è coinvolto, specialmente se si tratta di minori.
Bilancia Civica non aiuta a identificare singoli manifestanti o agenti.
Cosa cambia col decreto: il D.L. 190/2026 non contiene norme sulle riprese. La flagranza differita rende i video, anche quelli della polizia, ancora più centrali come prova.
6.5 "Cosa succede se il corteo non è preavvisato?"
Risposta breve:
- La riunione non diventa automaticamente illegale da sciogliere. Il questore può impedirla, ma lo scioglimento è previsto per i casi dell'art. 20 TULPS: sedizione, pericolo per l'ordine pubblico, delitti commessi.
- I promotori rischiano una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €, anche se l'hanno promossa online.
- I semplici partecipanti non rischiano la sanzione per il mancato preavviso, salvo che non rispettino un ordine di scioglimento (2.000–20.000 €) o commettano altri illeciti.
Passi pratici Nota redazionale di Bilancia Civica:
- in una manifestazione non preavvisata, se arrivano gli inviti a sciogliersi, ci si deve allontanare;
- per gli organizzatori, il preavviso tardivo è comunque meglio di nessun preavviso.
- DA VERIFICARE Gli effetti concreti di un preavviso tardivo. Manca: norma o giurisprudenza specifica. Verifica: testo vigente dell'art. 18 TULPS; per il caso concreto, un legale.
Norme: art. 17 Cost.; artt. 18, 20-24 TULPS (testo vigente dopo D.L. 23/2026).
Cosa cambia col decreto: nulla sul preavviso. Il fermo preventivo per le manifestazioni è in vigore dal 25 febbraio 2026 e si applica anche ai cortei non preavvisati.
6.6 "Il fermo degli autotrasportatori è uno sciopero?"
Risposta breve: tecnicamente no. Quando a fermarsi sono imprese o lavoratori autonomi (per esempio i "padroncini"), si tratta di un'astensione collettiva di autonomi o piccoli imprenditori (art. 2-bis L. 146/1990), non dello sciopero dei dipendenti dell'art. 40 Cost. Se incide su servizi essenziali, deve rispettare il codice di autoregolamentazione del settore:
- preavviso da 15 a 25 giorni secondo il tipo di fermo;
- durata massima di 5 giorni;
- franchigie;
- servizi garantiti (vedi §3).
Cosa è diverso dal fermo:
- tenere fermi i propri mezzi è una cosa;
- bloccare strade o caselli con mezzi o persone è un'altra, e può costituire reato (art. 1 e 1-bis d.lgs. 66/1948);
- gli autisti dipendenti delle imprese di autotrasporto, invece, possono scioperare ai sensi dell'art. 40.
Cosa cambia col decreto: nulla di specifico sul fermo. Il nuovo art. 420-bis riguarda le "manifestazioni": per il testo, si applica a un presidio di autotrasportatori solo se ricorrono tutte le condotte descritte (§5.4).
Precettazione: anche i fermi degli autonomi possono essere oggetto di ordinanza ex art. 8 L. 146/1990 (vedi 6.7).
6.7 "Chi può essere precettato?"
Risposta breve: chi lavora in un servizio pubblico essenziale, e anche un autonomo la cui astensione incide su di esso.
- Quando: se c'è un fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona.
- Chi decide: il Presidente del Consiglio o un Ministro delegato per i conflitti nazionali, il Prefetto per quelli locali.
- Procedura: dopo un invito a desistere e un tentativo di conciliazione.
- Cosa può disporre l'ordinanza: rinviare lo sciopero, ridurne la durata o imporre servizi minimi.
- Tempi: di norma almeno 48 ore prima.
In caso di ordinanza:
- l'ordinanza va rispettata anche se contestata: il ricorso al TAR entro 7 giorni non la sospende automaticamente;
- chi non la osserva rischia una sanzione amministrativa per ogni giorno di inosservanza;
- il ricorso può essere presentato dal sindacato, dall'azienda o dal singolo lavoratore interessato.
Norme: artt. 8, 9, 10 L. 146/1990.
Cosa cambia col decreto: nulla.
7. Punti aperti e da verificare
| # | Punto | Stato | Come lo verificheremo |
|---|---|---|---|
| 1 | Pubblicazione in GU del decreto | Chiuso: D.L. 190/2026, GU n. 246 del 22 ottobre 2026, in vigore dal 23/10 | — |
| 2 | Numero del ddl di conversione e modifiche parlamentari | Numero chiuso: AC 3159, assegnato alla II Commissione della Camera il 22 ottobre 2026. Modifiche: da seguire | camera.it, fino al 21 dicembre 2026 |
| 3 | Età minima per il fermo preventivo dei minori | Il comma 3-ter non fissa un'età minima (FATTO). Aperto: applicazione ai minori di 14 anni | Testo coordinato su Normattiva; dossier parlamentari |
| 4 | Durata del fermo (12 o 24 ore) | Chiuso: 12 ore (rinvio al c. 1 dell'art. 11-bis) | — |
| 4a | Bengala e fumogeni nel 420-bis | Da verificare (la procedibilità d'ufficio delle lesioni agli agenti è chiarita in §5.2) | Dossier dei Servizi studi sull'AC 3159 |
| 5 | Importi in euro delle sanzioni della L. 146/1990 (artt. 4 e 9) | Chiuso: importi in euro nel testo vigente su Normattiva (§2.2) | — |
| 6 | Testo vigente dell'art. 340 c.p. e dell'art. 635 c.p. dopo il 2025 | Non verificato in questa versione | Normattiva multivigente |
| 7 | Questione di costituzionalità sull'art. 1-bis d.lgs. 66/1948 (blocco stradale) | La Procura di Torino ha chiesto al giudice di sollevarla (memoria del 20 maggio 2026); ordinanza di rimessione e decisione della Corte non trovate | Sito della Corte costituzionale e GU 1ª serie speciale |
| 8 | Codice di autoregolamentazione dell'autotrasporto: aggiornamenti successivi al 2001 | Non verificato (sito CGSSE non raggiungibile il 21/10) | cgsse.it |
| 9 | Coordinamento tra le sentenze 90/1970 e 11/1979 e il nuovo testo dell'art. 18 TULPS | Da approfondire | Testo vigente e dottrina |
| 10 | Modalità esatte delle intimazioni (artt. 22-23 TULPS) | Da verificare sul testo vigente | Normattiva |
8. Fonti principali
Costituzione e leggi
- Costituzione della Repubblica italiana (Senato), anche su Normattiva: artt. 17, 21, 27, 40, 77
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773: TULPS (Normattiva): artt. 18-24
- L. 12 giugno 1990, n. 146: sciopero nei servizi pubblici essenziali (Normattiva)
- L. 11 aprile 2000, n. 83: modifiche alla L. 146/1990 (Normattiva)
- Codice penale: R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 (Normattiva)
- Codice di procedura penale: D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 (Normattiva)
- L. 22 maggio 1975, n. 152 (Normattiva): art. 5, travisamento
- L. 18 aprile 1975, n. 110 (Normattiva): art. 4, oggetti atti a offendere
- D.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (Normattiva): blocco stradale
- L. 9 giugno 2025, n. 80: conversione del D.L. 48/2025 (Normattiva)
- D.L. 22 ottobre 2026, n. 190 (Gazzetta Ufficiale) e su Normattiva
- D.L. 21 marzo 1978, n. 59 (Normattiva): art. 11-bis, fermo preventivo
- D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 (Gazzetta Ufficiale)
- L. 24 aprile 2026, n. 54: conversione del D.L. 23/2026 (Gazzetta Ufficiale)
- Codice di autoregolamentazione degli autotrasportatori in conto terzi, GU n. 179 del 3 agosto 2001
Corte costituzionale
- Sent. 27/1958: niente preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico
- Sent. 90/1970 e Sent. 11/1979: chi prende la parola in riunioni non preavvisate
- Sent. 290/1974: sciopero politico
Istituzioni e calendari
- Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193 del 20 ottobre 2026
- Gazzetta Ufficiale
- Commissione di garanzia sugli scioperi (CGSSE) e calendario scioperi
- Prospetto scioperi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Documenti non ufficiali e stampa (per posizioni, contesto e confronto con la bozza)
- Bozza dello schema di decreto-legge del 20 ottobre 2026 (PDF non ufficiale, ageei.eu), superata dal testo in GU
- ANSA, 21 ottobre 2026: "Decreto sicurezza, fermo preventivo e un nuovo reato: ecco le misure"
- ANSA, 21 ottobre 2026: Penalisti, "inutile e lesivo dei diritti"
- Rainews, 20 ottobre 2026: reazioni di maggioranza e opposizione
- L'Espresso, 20 ottobre 2026
- ANSA, 20 ottobre 2026: Governo promette un miliardo ai camionisti, ma i blocchi continuano
- Memoria della Procura di Torino sulla costituzionalità del blocco stradale (giurisprudenzapenale.com)
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