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Bilancia Civica
Ogni decreto, pesato sulla tua vita

Bilancia Civica · Bussola Diritti

Riunione, manifestazione e sciopero: cosa dice la legge, cosa è punibile, cosa sta cambiando

In breve

  • Riunirsi pacificamente e senz'armi, manifestare e scioperare sono diritti della Costituzione (artt. 17, 21 e 40). FATTO· Alta
  • Questa è la versione completa, con tutte le norme e le fonti: per una lettura veloce c'è la panoramica Diritti e regole.
  • Il decreto sicurezza in vigore dal 23 ottobre 2026 è spiegato nel capitolo 5. Le parole tecniche sono nel glossario.

Aggiornato al 29 ottobre 2026, ore 18:39 (ora di Roma), dopo una verifica dei fatti sulle fonti primarie (correzioni in CORREZIONI.md).
Ultima verifica in Gazzetta Ufficiale: Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026, che contiene il D.L. 22 ottobre 2026, n. 190 (il nuovo decreto sicurezza, in vigore dal 23 ottobre 2026; vedi §5).
Etichette allineate alla metodologia v0.2 di Bilancia Civica (quattro etichette ufficiali).

⚠️ Avviso importante: questa è informazione giuridica generale, non consulenza legale.
Le norme si applicano sempre ai fatti concreti, e i fatti contano. Per un caso concreto (un preavviso da presentare, un fermo, una denuncia, una sanzione, uno sciopero da proclamare) è opportuno rivolgersi a un avvocato oppure a sportelli legali gratuiti, associazioni per i diritti civili, patronati o al tuo sindacato. Se sei stato fermato o denunciato, hai diritto a un difensore: nominane uno di fiducia, altrimenti ti verrà assegnato un difensore d'ufficio.


Come leggere questa Bussola

Ogni affermazione ha un'etichetta:

EtichettaSignificato
FATTOLo dice un testo ufficiale (Costituzione, legge, Gazzetta Ufficiale, sentenza, comunicato istituzionale). Il collegamento porta alla fonte.
STIMASolo per numeri: un valore calcolato con un intervallo (minimo–massimo) e ipotesi dichiarate. Un giudizio qualitativo non è mai una stima.
INTERPRETAZIONEUna lettura o valutazione, sempre attribuita a chi l'ha espressa (giurista, ente, giudice, partito, governo), con la fonte. Sui temi controversi riportiamo le posizioni contrapposte realmente espresse, senza prendere parte.
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I consigli pratici neutri (per esempio "conserva la ricevuta") sono marcati Nota redazionale di Bilancia Civica: non sono interpretazioni di norme né giudizi su persone o schieramenti.

Regola di metodo: i testi in Gazzetta Ufficiale sono la fonte che prevale. Bozze, comunicati e articoli di stampa servono solo finché il testo ufficiale non è pubblicato.


Indice

  1. Il diritto di riunione (art. 17 Cost.)
  2. Il diritto di sciopero (art. 40 Cost. e L. 146/1990)
  3. Sciopero, fermo, serrata: le differenze
  4. Tabella: protesta pacifica protetta e condotte punibili
  5. Il nuovo decreto sicurezza: D.L. 22 ottobre 2026, n. 190
  6. Domande frequenti (FAQ)
  7. Punti aperti e da verificare
  8. Fonti principali

1. Il diritto di riunione (art. 17 Cost.)

1.1 Cosa dice la Costituzione

FATTO L'art. 17 della Costituzione stabilisce che:

FATTO Altre norme costituzionali collegate:

1.2 Tre tipi di luogo, tre regole diverse

LuogoEsempiPreavviso?
Privatocasa, sede di un'associazione riservata ai sociNo
Aperto al pubblico (accesso possibile ma regolato)teatro, sala convegni, cinema, locale con ingresso controllatoNo (art. 17, c. 2 Cost.; Corte cost. sent. 27/1958)
Pubblico (accesso libero a tutti)piazza, strada, parco pubblicoSì, al questore, almeno 3 giorni prima (art. 18 TULPS)

FATTO La sentenza della Corte costituzionale n. 27/1958 ha dichiarato illegittimo l'art. 18 TULPS nella parte in cui imponeva il preavviso anche per le riunioni in luogo aperto al pubblico. L'obbligo resta solo per quelle in luogo pubblico.

1.3 Il preavviso al questore (art. 18 TULPS)

FATTO L'art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931, "TULPS") prevede che i promotori di una riunione in luogo pubblico ne diano avviso al questore almeno tre giorni prima.

Il preavviso è una comunicazione, non una richiesta di autorizzazione.

Il questore può:

FATTO L'art. 18 TULPS non si applica alle riunioni elettorali (ultimo comma).

1.4 Sanzioni per il mancato preavviso: cosa è cambiato nel 2026

FATTO Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, in vigore dal 25 febbraio 2026 e convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54 (in vigore dal 25 aprile 2026), ha trasformato le sanzioni dell'art. 18 TULPS da penali (arresto e ammenda) ad amministrative, e le ha aumentate. Testo coordinato nella GU n. 95 del 24 aprile 2026:

Condotta (art. 18 TULPS, testo vigente)Sanzione
Promotori di riunione in luogo pubblico senza preavviso, compreso chi la promuove tramite reti, piattaforme, servizi di comunicazione elettronica o gruppi chiusi di utentisanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 €
Chi non rispetta il divieto o le prescrizioni del questoresanzione amministrativa da 1.000 a 12.000 €
Mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione o dell'itinerario previsto, da cui possa derivare pericolo per sicurezza o incolumità pubblicada 1.000 a 10.000 €
Intralcio ai servizi di soccorso pubblico urgente durante una riunione (salvo che sia reato)da 1.000 a 10.000 €
Chi turba il pacifico svolgimento di una riunione o il relativo servizio d'ordine (salvo che sia reato)da 500 a 3.000 €, oppure da 2.000 a 10.000 € se lo fa con volto travisato o in possesso degli oggetti indicati dall'art. 5-bis L. 152/1975
Recidiva (reiterazione nel biennio, o tre violazioni in cinque anni)aumento da un terzo alla metà

FATTO Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

FATTO Chi si limita a partecipare a una riunione non preavvisata non rientra nella sanzione per mancato preavviso, che riguarda i promotori. Il discorso cambia per chi non rispetta un divieto o una prescrizione, o non si allontana dopo l'ordine di scioglimento (vedi §1.5).

1.5 Scioglimento della riunione (artt. 20-24 TULPS)

FATTO La procedura prevista dal TULPS è questa:

1.6 Volto coperto e oggetti (art. 5 L. 152/1975; L. 110/1975)

1.7 Misure di polizia già in vigore prima del nuovo decreto


2. Il diritto di sciopero (art. 40 Cost. e L. 146/1990)

2.1 Il principio

FATTO Art. 40 Cost.: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano."

2.2 Nei servizi pubblici essenziali: la L. 146/1990 (modificata dalla L. 83/2000)

FATTO La L. 146/1990, riformata dalla L. 83/2000, bilancia lo sciopero con i diritti della persona (vita, salute, libertà e sicurezza, circolazione, assistenza e previdenza, istruzione, comunicazione). Si applica a servizi come sanità, trasporti pubblici (ferroviari, aerei, urbani ed extraurbani, marittimi verso le isole), igiene e rifiuti, energia, giustizia, scuola, poste e telecomunicazioni, informazione radiotelevisiva pubblica (art. 1).

Le regole principali:

RegolaContenutoNorma
Preavvisominimo 10 giorni. Contratti e codici di settore possono prevedere termini più lunghiart. 2, c. 1 e 5
Comunicazione scrittaindicare durata, modalità e motivazioni, all'impresa o amministrazione e all'ufficio dell'autorità competente, che la trasmette alla Commissione di garanziaart. 2, c. 1
Prestazioni indispensabilivanno sempre garantite, secondo accordi o, in mancanza, secondo la regolamentazione provvisoria della Commissioneart. 2, c. 2-3; art. 13
Raffreddamento e conciliazioneprocedure obbligatorie prima della proclamazioneart. 2, c. 2
Intervalli minimi ("rarefazione")tra uno sciopero e la proclamazione del successivo, per evitare che scioperi in sequenza sullo stesso servizio o bacino d'utenza compromettano la continuitàart. 2, c. 2; art. 13 lett. e)
Durata massima e franchigieperiodi in cui non si sciopera (per esempio festività, esodi estivi, elezioni) e durata massima, fissati dagli accordi e regolamenti di settoreart. 13 lett. d); discipline di settore su cgsse.it
Informazione agli utentil'azienda deve comunicare almeno 5 giorni prima i servizi garantitiart. 2, c. 6
Revoca tardivala revoca spontanea dopo l'informazione all'utenza, senza accordo o richiesta delle autorità, è "forma sleale di azione sindacale"art. 2, c. 6
Eccezionipreavviso e durata non si applicano agli scioperi in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratoriart. 2, c. 7

La Commissione di garanzia (artt. 12-13, sito cgsse.it):

Sanzioni (art. 4):

Precettazione (art. 8):

FATTO Dove controllare gli scioperi proclamati:

2.3 Nel settore privato non essenziale


3. Sciopero, fermo, serrata: le differenze

FiguraChiNatura giuridica
Scioperolavoratori dipendentidiritto costituzionale (art. 40)
Astensione collettiva / "fermo"lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori (per esempio i "padroncini" dell'autotrasporto)non è sciopero in senso stretto. Se incide su servizi pubblici essenziali, è regolata dall'art. 2-bis L. 146/1990 tramite codici di autoregolamentazione valutati dalla Commissione di garanzia
Serratadatore di lavoro che chiude per pressionelibertà, non diritto costituzionale (la sent. 290/1974 richiama sul punto la sent. 29/1960)

FATTO Il caso dell'autotrasporto merci in conto terzi. Esiste un codice di autoregolamentazione del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia (delibera n. 01/93 del 19 luglio 2001) e pubblicato in GU n. 179 del 3 agosto 2001. Secondo il testo riportato nella raccolta della Commissione, il codice prevede:


4. Tabella: protesta pacifica protetta e condotte punibili

Il principio generale: la Costituzione protegge la riunione pacifica e senz'armi, la libertà di parola e lo sciopero. Il diritto penale colpisce condotte individuali specifiche, non la partecipazione in sé (art. 27 Cost.: la responsabilità penale è personale).

✅ Protetto (se pacifico)

CondottaFondamento
Partecipare a un presidio o corteo pacifico, anche molto critico verso il governoart. 17 e 21 Cost.
Riunirsi in luogo aperto al pubblico (sala, teatro) senza preavvisoart. 17, c. 2 Cost.; Corte cost. 27/1958
Esporre striscioni e cartelli, gridare slogan, distribuire volantini (purché non integrino reati specifici come diffamazione, minaccia, istigazione)art. 21 Cost.
Scioperare per rivendicazioni economiche o politiche (per esempio contro una legge)art. 40 Cost.; Corte cost. 290/1974
Aderire a uno sciopero proclamato, anche senza essere iscritti al sindacatoart. 40 Cost.
Documentare con foto e video ciò che accade in luogo pubblico, comprese le operazioni di polizia (vedi FAQ 6.4)art. 21 Cost. (con i limiti sulla diffusione dei dati personali)
Allontanarsi quando arriva l'ordine di scioglimentoart. 18 TULPS (non punibilità di chi si ritira)

⚠️ Illecito amministrativo (sanzione in denaro, non reato)

CondottaNormaSanzione
Promuovere una riunione in luogo pubblico senza preavviso, anche via social o chatart. 18 TULPS (mod. D.L. 23/2026)1.000–10.000 €
Violare divieto o prescrizioni del questoreart. 18 TULPS1.000–12.000 €
Non rispettare l'itinerario o le limitazioni alla circolazione, con pericoloart. 18 TULPS1.000–10.000 €
Non ottemperare all'ordine di scioglimentoart. 24 TULPS2.000–20.000 €
Turbare il pacifico svolgimento della riunione (salvo reato)art. 18 TULPS500–3.000 € (2.000–10.000 € se travisati)

❌ Reato (condotte punibili)

CondottaNormaNote
Violenza o minaccia a pubblico ufficiale per costringerlo a compiere od omettere un attoart. 336 c.p.
Resistenza a pubblico ufficiale con violenza o minaccia mentre compie un atto d'ufficioart. 337 c.p.DA VERIFICARE La giurisprudenza distinguerebbe la mera resistenza passiva (per esempio non muoversi) dall'opposizione attiva con violenza o minaccia. Manca: citazione di sentenze specifiche della Cassazione. Verifica: banca dati della giurisprudenza o parere di un giurista volontario. Il confine dipende comunque dal caso.
Lesioni a ufficiali o agenti di polizia in servizioart. 583-quater c.p.Dal 23 ottobre 2026 il D.L. 190/2026 le rende procedibili d'ufficio anche se non gravi (FATTO · Alta, §5.2)
Danneggiamento (con violenza o minaccia, o in occasione di manifestazioni in luogo pubblico)art. 635 c.p.Il D.L. 190/2026 prevede l'aggravante del gruppo organizzato di almeno 5 persone (art. 635.1)
Devastazione e saccheggioart. 419 c.p.Reato molto grave. Il D.L. 190/2026 aumenta la pena se commesso in manifestazioni su beni in luoghi di vendita o deposito
Blocco stradale o ferroviario con il proprio corpoart. 1-bis d.lgs. 66/1948, come modificato dall'art. 14 D.L. 48/2025 (L. 80/2025)FATTO Da illecito amministrativo è tornato reato: reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 €; da 6 mesi a 2 anni se commesso da più persone riunite. Ostruire la strada con oggetti è un delitto più grave (art. 1 d.lgs. 66/1948). FATTO Con una memoria del 20 maggio 2026 la Procura di Torino ha chiesto al giudice di sollevare una questione di legittimità costituzionale sul comma relativo alle "più persone riunite", per contrasto con gli artt. 17, 40, 3, 27 e 77 Cost. (memoria PM, pubblicata su giurisprudenzapenale.com). DA VERIFICARE Non risulta un'ordinanza di rimessione né una decisione della Corte costituzionale.
Interruzione di pubblico servizioart. 340 c.p.DA VERIFICARE Manca: testo vigente dopo le modifiche del 2025. Verifica: Normattiva multivigente
Travisamento (volto coperto) in manifestazioneart. 5 L. 152/1975Contravvenzione
Porto di oggetti atti a offendere senza giustificato motivoart. 4 L. 110/1975
Lancio di petardi, razzi, fumogeni, accensioni pericoloseart. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) e norme specialiCon il nuovo art. 420-bis (§5), il lancio in gruppo organizzato con pericolo concreto per le persone e danni alle cose è delitto con 2–5 anni (dal 23 ottobre 2026)
Radunata sediziosa; grida e manifestazioni sedizioseartt. 655 e 654 c.p.Art. 654: sanzione amministrativa pecuniaria (se il fatto non è reato) portata a 400–2.400 € dal D.L. 23/2026
Nuovo: violenza organizzata nelle manifestazioni pubblicheart. 420-bis c.p. (D.L. 190/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026)Vedi §5

FATTO Il nodo "se altri commettono violenze".


5. Il nuovo decreto sicurezza: D.L. 22 ottobre 2026, n. 190

5.1 Stato: pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 23 ottobre 2026

5.2 Cosa prevede (testo in GU)

MisuraContenutoArticolo del D.L. 190/2026
Nuovo reato: "violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche" (art. 420-bis c.p.)Punisce chi, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, partecipando a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere, oppure lancia questi oggetti o razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti che nebulizzano gas urticanti, determinando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose. Pena: reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 20.000 € (salvo che il fatto costituisca reato più grave)art. 1, c. 4
Aggravanti del 420-bisPena aumentata da un terzo alla metà se: a) si agisce travisati o con modalità che rendono difficile l'identificazione; b) l'azione è diretta contro infrastrutture (energia, trasporti, telecomunicazioni, altri servizi pubblici) o beni destinati a funzioni o servizi pubblici o esposti alla pubblica fedeart. 1, c. 4
Organizzatori e istigatoriChi organizza o promuove il gruppo, oppure incita o istiga alle condotte, anche con strumenti informatici o telematici: reclusione da 4 a 12 anniart. 1, c. 4
Lesioni nel corso delle condottePene delle lesioni aumentate da un terzo alla metàart. 1, c. 4
Danneggiamento di gruppoNuovo art. 635.1 c.p.: aumento da un terzo alla metà se il danneggiamento è commesso da un gruppo organizzato, anche occasionalmente, di almeno 5 personeart. 1, c. 6
Devastazione e saccheggio; attentato a impianti di pubblica utilitàPene aumentate da un terzo alla metà se commessi nel corso di manifestazioni (artt. 419 e 420 c.p.); per devastazione e saccheggio solo se riguardano beni in luoghi di vendita o di deposito (il secondo comma dell'art. 419 prevedeva già un aumento di pena per i fatti commessi nel corso di manifestazioni)art. 1, c. 2–3
Arresto in flagranza differitaL'art. 382-bis c.p.p. (arresto anche dopo il fatto, entro 48 ore, se da documentazione video o fotografica emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore) si applica anche agli artt. 419, 420, 420-bis e 635.1 c.p. e, per i minorenni, tramite il nuovo art. 16, c. 1-bis, DPR 448/1988artt. 2 e 3
Lesioni agli agentiModificato l'art. 582, secondo comma, c.p.: dal 23 ottobre 2026 le lesioni a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa delle funzioni (art. 583-quater, primo comma, c.p.), sono procedibili d'ufficio, cioè senza querela, anche se non gravi. FATTO· Altaart. 1, c. 5
Fermo preventivo estesoL'accompagnamento e trattenimento fino a 12 ore già previsto per le manifestazioni (art. 11-bis D.L. 59/1978, §1.7) si estende alle operazioni di polizia di prevenzione in luoghi con consistente afflusso di persone, verso chi, sulla base di circostanze concrete ed elementi di fatto (oggetti posseduti, precedenti o segnalazioni negli ultimi 5 anni per determinati delitti), si ritiene ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza. Restano la notizia al PM e gli avvisi per i minori (commi 2, 3 e 3-bis)art. 7 (nuovo c. 3-ter art. 11-bis D.L. 59/1978)
Presunzione di imputabilità dai 14 anniPer i minori dai 14 anni la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria. Resta la diminuzione di pena per i minoriart. 1, c. 1 (art. 98 c.p.); art. 3
Misure cautelari per i minorenniCustodia cautelare estesa agli artt. 420-bis e 635.1; all'art. 19 DPR 448/1988 aggiunta la clausola "salvo che l'imputato abbia compiuto sedici anni", subito dopo la frase che esclude per i minorenni la presunzione dell'art. 275, c. 3, secondo periodo, c.p.p. DA VERIFICARE L'effetto concreto della clausola. Manca: dossier dei Servizi studi sull'AC 3159. Verifica: camera.itart. 3
Sanzioni ai genitoriSe un minore, anche non imputabile, partecipa a determinati reati: sanzione amministrativa per chi esercita la responsabilità genitoriale da 500 a 1.000 € (da 1.000 a 2.000 € se il minore reitera), salvo prova di non aver potuto impedire il fatto. Il Prefetto può ordinare il risarcimento dei danni a beni pubblici. I privati danneggiati possono ottenerlo con decreto ingiuntivoart. 5
Divieto di radunarsi (avviso orale del questore)Divieto di radunarsi con una o più delle stesse persone, in luoghi specificamente individuati e anche per fasce orarie, fino a 1 anno, anche per i minori dai 14 anni. Presupposti: comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti tenuti da 5 o più persone in luogo pubblico e, nei 5 anni precedenti, provvedimenti di prevenzione o una condanna (anche non definitiva) per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblicoart. 6 (nuovo c. 5-bis art. 3 d.lgs. 159/2011)
Magistrati per le convalideApplicazione di magistrati entro 24 ore dalla richiesta, senza attendere il parere del consiglio giudiziario, in caso di molti arresti in flagranzaart. 4
Militari a Milano+500 unità di "Strade sicure" fino al 31 dicembre 2026; spesa autorizzata 4.933.831 €. I militari agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (art. 7-bis, c. 3, D.L. 92/2008); nessuna funzione di polizia giudiziariaart. 8

5.3 Cosa è cambiato rispetto alla bozza, e cosa resta incerto

5.4 Cosa cambia per chi partecipa pacificamente

Per chi organizza o promuove il gruppo, o incita o istiga a queste condotte, anche online, non serve una condotta violenta personale: reclusione da 4 a 12 anni (terzo comma).

Chi sfila, grida slogan, espone cartelli o fa un sit-in non rientra in questa descrizione.

INTERPRETAZIONE Le posizioni espresse pubblicamente (riportate, non valutate). Sono state raccolte il 20–21 ottobre 2026, sul testo approvato dal CdM, prima della pubblicazione in GU.

Maggioranza e governo

Critiche: opposizioni e avvocatura


6. Domande frequenti (FAQ)

Ogni risposta riporta la situazione al 24 ottobre 2026, ore 10:13 (ora di Roma). "Col decreto" si riferisce al D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato in GU il 22/10 e in vigore dal 23 ottobre 2026, salvo modifiche in sede di conversione (entro il 21 dicembre 2026).

6.1 "Si può organizzare un presidio?"

Risposta breve: sì. È un diritto costituzionale. Se il presidio è in luogo pubblico (piazza, strada), i promotori devono dare preavviso al questore almeno 3 giorni prima. In una sala o in un luogo aperto al pubblico non serve.

Passaggi previsti Nota redazionale di Bilancia Civica, salvo dove indicata una norma:

  1. Si decidono luogo, data, orario d'inizio e fine e, se c'è un corteo, il percorso.
  2. Il preavviso scritto va indirizzato alla Questura competente per territorio e indica i dati dei promotori (nome, recapito), luogo, data e orario, finalità, numero stimato di partecipanti, eventuale uso di impianti audio, mezzi o gazebo, e un referente presente sul posto. DA VERIFICARE Molte Questure hanno moduli e indirizzi PEC propri: il riferimento è il sito della Questura competente.
  3. Va consegnato almeno 3 giorni prima; è utile conservarne la prova (ricevuta, PEC).
  4. Spesso la Questura convoca i promotori per concordare le prescrizioni (percorso, orari). Violarle comporta sanzioni fino a 12.000 €.
  5. Se serve occupare suolo pubblico con strutture (gazebo, palco), può essere necessaria un'autorizzazione del Comune, che è un atto diverso dal preavviso.
  6. Di solito si prevedono un servizio d'ordine interno e un punto di contatto con le forze dell'ordine.
  7. Contro un divieto si può ricorrere al TAR: il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del divieto (artt. 29 e 41 c.p.a.); nei casi di estrema gravità e urgenza si possono chiedere misure cautelari provvisorie (art. 56 c.p.a.) FATTO. Si possono chiedere le motivazioni scritte e valutare il ricorso con un avvocato.

Norme: art. 17 Cost.; art. 18 TULPS (come modificato dal D.L. 23/2026 / L. 54/2026); Corte cost. 27/1958; per il ricorso al TAR, artt. 29, 41 e 56 c.p.a.

Attenzione online: dal 25 febbraio 2026 la sanzione per mancato preavviso (1.000–10.000 €) si applica anche a chi promuove la riunione via social, chat o gruppi chiusi. Lanciare un appello a una piazza senza preavviso può rendere "promotore" chi lo lancia INTERPRETAZIONE· Media: lettura redazionale dell'art. 18, terzo comma, TULPS.

Cosa cambia col decreto: sul preavviso nulla. Il D.L. 190/2026 non tocca l'art. 18 TULPS.

6.2 "Cosa si rischia partecipando a un corteo?"

Risposta breve: chi partecipa pacificamente e senz'armi non commette alcun illecito, anche se il corteo è molto critico. Rischi concreti nascono se: (a) si commette personalmente una condotta vietata (tabella §4); (b) non ci si allontana dopo l'ordine di scioglimento; (c) si è sottoposti a controlli, come identificazione o, in certi casi, fermo preventivo.

Se altri commettono violenze:

Identificazione e documenti:

Fermo preventivo (in vigore dal 25 febbraio 2026):

Cosa portare e cosa no Nota redazionale di Bilancia Civica, basata sulle norme citate in §1.6:

In caso di fermo Nota redazionale di Bilancia Civica; la resistenza con violenza o minaccia è reato, art. 337 c.p.:

Norme: artt. 17, 27 Cost.; artt. 20-24 TULPS; art. 349 c.p.p.; art. 11-bis D.L. 59/1978; art. 5 L. 152/1975; art. 4 L. 110/1975.

Cosa cambia col decreto (D.L. 190/2026, dal 23 ottobre 2026):

6.3 "Quando uno sciopero è legittimo?"

Risposta breve: dipende dalla posizione (dipendente o autonomo) e dal settore. Per un lavoratore dipendente aderire a uno sciopero regolarmente proclamato è un diritto. Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero deve rispettare le regole della L. 146/1990.

Lista di controllo (servizi pubblici essenziali):

  1. Lo sciopero è stato proclamato da un soggetto collettivo (sindacato o coalizione)?
  2. È stato rispettato il preavviso di almeno 10 giorni, o quello più lungo previsto dal settore?
  3. Sono indicate durata, modalità e motivazioni?
  4. Si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione?
  5. Si rispettano franchigie e intervalli minimi dagli scioperi precedenti?
  6. Sono garantite le prestazioni indispensabili? Chi è inserito nei contingenti minimi deve lavorare.
  7. La Commissione di garanzia ha emesso una delibera di invito a riformulare o differire? C'è un'ordinanza di precettazione?

Gli scioperi proclamati sono elencati sul prospetto MIT e sul calendario della Commissione.

Nel privato non essenziale: non ci sono preavvisi di legge. Restano i limiti generali: niente violenza, rispetto della libertà di lavoro di chi non aderisce, non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali (Corte cost. 290/1974).

Sciopero "politico" (contro una legge o una manovra): non punibile, salvo che miri a sovvertire l'ordinamento costituzionale o a impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare (Corte cost. 290/1974).

Conseguenze se lo sciopero è irregolare:

Esempi del periodo (fonte: prospetto MIT):

Norme: art. 40 Cost.; L. 146/1990 artt. 1, 2, 4, 8, 9, 13; L. 83/2000.

Cosa cambia col decreto: nulla di diretto sul diritto di sciopero. Il D.L. 190/2026 non modifica la L. 146/1990. Le norme sulle manifestazioni si applicano anche ai cortei che accompagnano gli scioperi.

6.4 "Si può filmare la polizia durante una manifestazione?"

Risposta breve: in generale sì. Non esiste una norma che vieti di riprendere in luogo pubblico operazioni di polizia che si svolgono davanti a tutti. Riprendere è una forma di manifestazione del pensiero e di documentazione.

Limiti:

Consigli pratici Nota redazionale di Bilancia Civica:

Bilancia Civica non aiuta a identificare singoli manifestanti o agenti.

Cosa cambia col decreto: il D.L. 190/2026 non contiene norme sulle riprese. La flagranza differita rende i video, anche quelli della polizia, ancora più centrali come prova.

6.5 "Cosa succede se il corteo non è preavvisato?"

Risposta breve:

Passi pratici Nota redazionale di Bilancia Civica:

Norme: art. 17 Cost.; artt. 18, 20-24 TULPS (testo vigente dopo D.L. 23/2026).

Cosa cambia col decreto: nulla sul preavviso. Il fermo preventivo per le manifestazioni è in vigore dal 25 febbraio 2026 e si applica anche ai cortei non preavvisati.

6.6 "Il fermo degli autotrasportatori è uno sciopero?"

Risposta breve: tecnicamente no. Quando a fermarsi sono imprese o lavoratori autonomi (per esempio i "padroncini"), si tratta di un'astensione collettiva di autonomi o piccoli imprenditori (art. 2-bis L. 146/1990), non dello sciopero dei dipendenti dell'art. 40 Cost. Se incide su servizi essenziali, deve rispettare il codice di autoregolamentazione del settore:

Cosa è diverso dal fermo:

Cosa cambia col decreto: nulla di specifico sul fermo. Il nuovo art. 420-bis riguarda le "manifestazioni": per il testo, si applica a un presidio di autotrasportatori solo se ricorrono tutte le condotte descritte (§5.4).

Precettazione: anche i fermi degli autonomi possono essere oggetto di ordinanza ex art. 8 L. 146/1990 (vedi 6.7).

6.7 "Chi può essere precettato?"

Risposta breve: chi lavora in un servizio pubblico essenziale, e anche un autonomo la cui astensione incide su di esso.

In caso di ordinanza:

Norme: artt. 8, 9, 10 L. 146/1990.

Cosa cambia col decreto: nulla.


7. Punti aperti e da verificare

#PuntoStatoCome lo verificheremo
1Pubblicazione in GU del decretoChiuso: D.L. 190/2026, GU n. 246 del 22 ottobre 2026, in vigore dal 23/10—
2Numero del ddl di conversione e modifiche parlamentariNumero chiuso: AC 3159, assegnato alla II Commissione della Camera il 22 ottobre 2026. Modifiche: da seguirecamera.it, fino al 21 dicembre 2026
3Età minima per il fermo preventivo dei minoriIl comma 3-ter non fissa un'età minima (FATTO). Aperto: applicazione ai minori di 14 anniTesto coordinato su Normattiva; dossier parlamentari
4Durata del fermo (12 o 24 ore)Chiuso: 12 ore (rinvio al c. 1 dell'art. 11-bis)—
4aBengala e fumogeni nel 420-bisDa verificare (la procedibilità d'ufficio delle lesioni agli agenti è chiarita in §5.2)Dossier dei Servizi studi sull'AC 3159
5Importi in euro delle sanzioni della L. 146/1990 (artt. 4 e 9)Chiuso: importi in euro nel testo vigente su Normattiva (§2.2)—
6Testo vigente dell'art. 340 c.p. e dell'art. 635 c.p. dopo il 2025Non verificato in questa versioneNormattiva multivigente
7Questione di costituzionalità sull'art. 1-bis d.lgs. 66/1948 (blocco stradale)La Procura di Torino ha chiesto al giudice di sollevarla (memoria del 20 maggio 2026); ordinanza di rimessione e decisione della Corte non trovateSito della Corte costituzionale e GU 1ª serie speciale
8Codice di autoregolamentazione dell'autotrasporto: aggiornamenti successivi al 2001Non verificato (sito CGSSE non raggiungibile il 21/10)cgsse.it
9Coordinamento tra le sentenze 90/1970 e 11/1979 e il nuovo testo dell'art. 18 TULPSDa approfondireTesto vigente e dottrina
10Modalità esatte delle intimazioni (artt. 22-23 TULPS)Da verificare sul testo vigenteNormattiva

8. Fonti principali

Costituzione e leggi

Corte costituzionale

Istituzioni e calendari

Documenti non ufficiali e stampa (per posizioni, contesto e confronto con la bozza)


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