D.L. 22 ottobre 2026, n. 190
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile»
In breve
- È il decreto sicurezza: in vigore dal 23 ottobre 2026. Il Parlamento ha tempo fino al 21 dicembre 2026 per convertirlo in legge, anche con modifiche. FATTO· Alta
- Crea un nuovo reato per le violenze di gruppo nelle manifestazioni. Per chi partecipa servono insieme un gruppo organizzato di almeno 5 persone, l'uso illegittimo o il lancio di oggetti atti a offendere (o il lancio di razzi, petardi o gas urticanti), un pericolo concreto per le persone e danni alle cose. Chi organizza o promuove il gruppo, o incita o istiga a queste condotte, anche online, rischia da 4 a 12 anni anche senza usare violenza di persona (art. 420-bis, terzo comma). FATTO· Alta
- Allarga il fermo preventivo (fino a 12 ore) e introduce regole nuove per i minorenni dai 14 anni e sanzioni per i genitori. Fermo e divieto di radunarsi possono riguardare anche chi non commette reati, con i presupposti di legge. FATTO· Alta
Stato
FATTO· Alta Approvato dal CdM il 20 ottobre 2026; pubblicato nella GU Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026; in vigore dal 23 ottobre 2026 (art. 10). Conversione in legge entro il 21 dicembre 2026 (60 giorni, art. 77 Cost.).
FATTO· Alta Il disegno di legge di conversione è l'AC 3159, presentato alla Camera il 22 ottobre 2026 e assegnato lo stesso giorno alla II Commissione (Giustizia) in sede referente (scheda della Camera).
Misure
FATTO· Alta, testo in GU
- Art. 420-bis c.p. «Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche»: punisce chi, in manifestazione, partecipando a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente, usa illegittimamente bastoni, mazze o altri oggetti atti a offendere, oppure lancia questi oggetti o razzi, fuochi artificiali, petardi o gas urticanti, con concreto pericolo per le persone e danni alle cose. Pena: 2–5 anni e multa di 10.000–20.000 €, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
- Aggravanti (aumento da un terzo alla metà): travisamento; azione contro infrastrutture o beni pubblici.
- Chi organizza, promuove, incita o istiga, anche online: 4–12 anni.
- Danneggiamento da parte di un gruppo organizzato di almeno 5 persone (nuovo art. 635.1). In manifestazione, pene aumentate da un terzo alla metà per l'attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.) e per devastazione e saccheggio, ma solo se riguardano beni in luoghi di vendita o di deposito, come negozi e magazzini (art. 419 c.p.). Il secondo comma dell'art. 419 prevedeva già un aumento di pena per devastazione e saccheggio commessi nel corso di manifestazioni (testo vigente su Normattiva).
- Flagranza differita per questi delitti, anche per i minorenni: arresto anche dopo il fatto, entro 48 ore dal fatto, se da video o foto emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore (art. 382-bis c.p.p.).
- Lesioni ad agenti: Dal 23 ottobre 2026 le lesioni a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa delle funzioni, sono procedibili d'ufficio, cioè senza querela, anche se non gravi (art. 582, secondo comma, c.p., come modificato dall'art. 1, c. 5, D.L. 190/2026). FATTO· Alta
- Fermo preventivo (fino a 12 ore) esteso alle specifiche operazioni di polizia per prevenire reati in luoghi con consistente afflusso di persone, sulla base di elementi di fatto e di un fondato motivo di concreto pericolo per la sicurezza (art. 7).
- Presunzione di imputabilità dai 14 anni (salvo prova contraria).
- Avviso orale del questore con divieto di radunarsi con una o più delle persone che hanno tenuto comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti in gruppo di almeno 5, fino a 1 anno, per chi ha determinati precedenti negli ultimi 5 anni; anche dai 14 anni.
- Genitori: sanzione amministrativa di 500–1.000 € (1.000–2.000 € se il minore reitera), salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto; risarcimenti tramite prefetto o decreto ingiuntivo; applicazione di magistrati per le convalide entro 24 ore dalla richiesta; 500 militari in più a Milano fino al 31 dicembre 2026 (spesa 4.933.831 €), che agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza, senza funzioni di polizia giudiziaria (art. 7-bis, c. 3, D.L. 92/2008, richiamato dall'art. 8).
Differenze rispetto a comunicato e bozza
FATTO· Alta, testo in GU
- Il 420-bis richiede anche danni alle cose; bengala e fumogeni non sono nominati. DA VERIFICARE Non è chiaro se rientrino tra «razzi» o «fuochi artificiali»: servono giurisprudenza o dossier parlamentari.
- Durata del fermo: 12 ore, per rinvio al comma 1 dell'art. 11-bis D.L. 59/1978. La cifra di 24 ore apparsa sulla stampa non trova riscontro nel testo.
- I militari agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza; il testo non attribuisce loro funzioni di polizia giudiziaria (art. 7-bis, c. 3, D.L. 92/2008, richiamato dall'art. 8).
Punto aperto
Fermo dei minori, da che età? Il nuovo comma 3-ter dell'art. 11-bis D.L. 59/1978 non fissa un'età minima; per i minori di 18 anni valgono gli avvisi al procuratore presso il tribunale per i minorenni e ai genitori (c. 3-bis). FATTO· Alta La soglia dei 16 anni introdotta dal decreto (art. 3) riguarda le misure cautelari per i minorenni (art. 19, c. 2, DPR 448/1988). FATTO· Alta Il comunicato del Governo diceva «anche nei confronti dei minorenni»; l'ANSA (21/10) aveva scritto «solo se hanno compiuto 16 anni».
DA VERIFICARE Non è chiaro se il fermo possa riguardare i minori di 14 anni. Manca: dossier parlamentari sull'AC 3159 e prime circolari. Verifica: camera.it e Normattiva.
Cosa resta fermo
- Già vigente FATTO· Alta: fermo preventivo per le manifestazioni dal 25 febbraio 2026 (D.L. 23/2026, L. 54/2026); il D.L. 190 lo estende.
- Irretroattività FATTO· Alta: le nuove norme penali non si applicano a fatti anteriori al 23 ottobre 2026 (art. 25 Cost.).
- Chi manifesta pacificamente FATTO· Alta: per chi partecipa, il 420-bis richiede insieme gruppo organizzato, uso illegittimo o lancio di oggetti atti a offendere (o lancio di razzi, petardi o gas urticanti), pericolo concreto per le persone e danni alle cose. Chi organizza, promuove, incita o istiga, anche online, è punito anche senza violenza personale (terzo comma). Fermo e divieto di radunarsi sono misure di controllo che possono riguardare anche chi non commette reati, con i presupposti di legge.
Posizioni espresse
20–21/10, sul testo approvato dal CdM. INTERPRETAZIONEattribuite
- Maggioranza: Meloni, «Manifestare è un diritto, mettere a ferro e fuoco città no» (L'Espresso); Tajani (FI): «una risposta forte»; Molteni e Ostellari (Lega): «chi rompe paga» (Rainews).
- Critiche: Unione Camere Penali (Petrelli): «strappo» a proporzionalità e determinatezza (ANSA); Braga e Taruffi (PD), Magi (Più Europa): «decreti punitivi» anziché interventi strutturali; Lorenzin (PD): serve un «decreto concretezza» (Rainews).
DA VERIFICARE Reazioni successive alla pubblicazione in GU (22/10): non ancora raccolte. Manca: rassegna delle dichiarazioni dal 22/10. Verifica: agenzie (ANSA, AGI) e siti istituzionali dei gruppi parlamentari.
Altre posizioni, critiche e favorevoli, e l'analisi articolo per articolo: Analisi del D.L. 190/2026.