Vai al contenuto
Bilancia Civica
Ogni decreto, pesato sulla tua vita

D.L. 22 ottobre 2026, n. 190

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile»

In breve

  • È il decreto sicurezza: in vigore dal 23 ottobre 2026. Il Parlamento ha tempo fino al 21 dicembre 2026 per convertirlo in legge, anche con modifiche. FATTO· Alta
  • Crea un nuovo reato per le violenze di gruppo nelle manifestazioni. Per chi partecipa servono insieme un gruppo organizzato di almeno 5 persone, l'uso illegittimo o il lancio di oggetti atti a offendere (o il lancio di razzi, petardi o gas urticanti), un pericolo concreto per le persone e danni alle cose. Chi organizza o promuove il gruppo, o incita o istiga a queste condotte, anche online, rischia da 4 a 12 anni anche senza usare violenza di persona (art. 420-bis, terzo comma). FATTO· Alta
  • Allarga il fermo preventivo (fino a 12 ore) e introduce regole nuove per i minorenni dai 14 anni e sanzioni per i genitori. Fermo e divieto di radunarsi possono riguardare anche chi non commette reati, con i presupposti di legge. FATTO· Alta

Cosa vuol dire per te: presidio · corteo · sciopero

Stato

FATTO· Alta Approvato dal CdM il 20 ottobre 2026; pubblicato nella GU Serie Generale n. 246 del 22 ottobre 2026; in vigore dal 23 ottobre 2026 (art. 10). Conversione in legge entro il 21 dicembre 2026 (60 giorni, art. 77 Cost.).

FATTO· Alta Il disegno di legge di conversione è l'AC 3159, presentato alla Camera il 22 ottobre 2026 e assegnato lo stesso giorno alla II Commissione (Giustizia) in sede referente (scheda della Camera).

Misure

FATTO· Alta, testo in GU

Differenze rispetto a comunicato e bozza

FATTO· Alta, testo in GU

Punto aperto

Fermo dei minori, da che età? Il nuovo comma 3-ter dell'art. 11-bis D.L. 59/1978 non fissa un'età minima; per i minori di 18 anni valgono gli avvisi al procuratore presso il tribunale per i minorenni e ai genitori (c. 3-bis). FATTO· Alta La soglia dei 16 anni introdotta dal decreto (art. 3) riguarda le misure cautelari per i minorenni (art. 19, c. 2, DPR 448/1988). FATTO· Alta Il comunicato del Governo diceva «anche nei confronti dei minorenni»; l'ANSA (21/10) aveva scritto «solo se hanno compiuto 16 anni».

DA VERIFICARE Non è chiaro se il fermo possa riguardare i minori di 14 anni. Manca: dossier parlamentari sull'AC 3159 e prime circolari. Verifica: camera.it e Normattiva.

Cosa resta fermo

Posizioni espresse

20–21/10, sul testo approvato dal CdM. INTERPRETAZIONEattribuite

DA VERIFICARE Reazioni successive alla pubblicazione in GU (22/10): non ancora raccolte. Manca: rassegna delle dichiarazioni dal 22/10. Verifica: agenzie (ANSA, AGI) e siti istituzionali dei gruppi parlamentari.

Altre posizioni, critiche e favorevoli, e l'analisi articolo per articolo: Analisi del D.L. 190/2026.

Fonti

GU n. 246/2026 · Normattiva · Comunicato CdM n. 193