Cortei: diritti, limiti e cosa cambia
In breve
- Chi partecipa pacificamente e senz'armi non commette illeciti, anche se il corteo è molto critico. FATTO· Alta
- La sola presenza dove altri commettono violenze non è reato: conta la condotta personale. FATTO· Alta
- Dal 23 ottobre 2026 il decreto sicurezza aggiunge un nuovo reato per le violenze di gruppo, che chi manifesta pacificamente non commette, e allarga il fermo preventivo, che invece può riguardare anche chi non commette reati, se ci sono i presupposti di legge. FATTO· Alta
Cosa è consentito
FATTO· Alta
- Partecipare pacificamente e senz'armi, anche a un corteo molto critico.
- Allontanarsi se arriva l'ordine di scioglimento: chi si ritira non è punibile.
Nota redazionale di Bilancia Civica (indicazioni pratiche, non consulenza): è utile avere con sé un documento d'identità e allontanarsi da chi commette violenze. In caso di fermo, la resistenza con violenza o minaccia è reato (art. 337 c.p.); si può chiedere il motivo e di avvisare un familiare e un avvocato; è meglio non firmare ciò che non si è letto o capito e annotare ora e luogo.
Cosa si rischia
FATTO· Alta
- Chi non si allontana dopo l'ordine di scioglimento: sanzione da 2.000 a 20.000 € (art. 24 TULPS).
- Volto coperto (travisamento) e oggetti atti a offendere sono vietati (art. 5 L. 152/1975; art. 4 L. 110/1975).
- Fermo preventivo: la polizia può trattenere una persona fino a 12 ore, con avviso immediato al PM. È in vigore dal 25 febbraio 2026 (art. 11-bis D.L. 59/1978, introdotto dal D.L. 23/2026).
- A richiesta di un pubblico ufficiale, è obbligatorio dare le proprie generalità (art. 651 c.p.).
- Conta il contributo personale a un reato commesso da altri (art. 27 Cost.; art. 110 c.p.).
Cosa cambia con il decreto sicurezza
Decreto sicurezza: D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, GU n. 246 del 22 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026; conversione in legge entro il 21 dicembre 2026. Il Parlamento può modificarlo. FATTO· Alta
FATTO· Alta, testo in GU
- Nuovo reato per chi, in un gruppo di almeno 5 persone che agisce in modo organizzato (anche solo per l'occasione), usa illegittimamente bastoni, mazze o altri oggetti atti a offendere, oppure lancia questi oggetti o razzi, fuochi artificiali, petardi o gas urticanti, causando un pericolo concreto per le persone e danni alle cose: reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000 a 20.000 €, salvo che il fatto sia un reato più grave. Chi organizza o promuove il gruppo, o incita o istiga a queste condotte, anche online: reclusione da 4 a 12 anni.
- Arresto anche dopo il fatto (entro 48 ore), se da video o foto emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore (art. 382-bis c.p.p.), per questo reato e per danneggiamento di gruppo, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità.
- Fermo preventivo (fino a 12 ore) anche fuori dai cortei, durante specifiche operazioni di polizia per prevenire reati che turbano l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi con molta gente («consistente afflusso di persone»), verso chi, sulla base di elementi di fatto (per esempio oggetti vietati, precedenti o segnalazioni degli ultimi 5 anni), è ritenuto un concreto pericolo per la sicurezza.
- Ragazzi tra 14 e 17 anni: si presume che siano capaci di intendere e di volere, salvo prova contraria.
- Divieto di radunarsi fino a 1 anno, deciso dal questore: quando 5 o più persone in luogo pubblico tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti, il questore può vietare di radunarsi con quelle stesse persone, in luoghi indicati, a chi negli ultimi 5 anni ha avuto misure di prevenzione o una condanna (anche non definitiva) per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico. Può riguardare anche i ragazzi dai 14 anni.
- Genitori: sanzione amministrativa da 500 a 1.000 € (1.000–2.000 € se il minore reitera), applicata dal prefetto, se un figlio minorenne, anche non imputabile, partecipa a determinati reati, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
- Età per il fermo preventivo: il nuovo comma non fissa un'età minima. FATTO· Alta La soglia dei 16 anni introdotta dal decreto riguarda le misure cautelari per i minorenni (art. 19 DPR 448/1988).
Testo preciso delle novità e cosa manca
FATTO· Alta, testo in GU
- Nuovo reato di violenza organizzata (gruppo ≥ 5, uso illegittimo o lancio di oggetti atti a offendere o lancio di razzi, petardi o gas urticanti, pericolo concreto per le persone e danni alle cose): 2–5 anni e 10.000–20.000 €, pena aumentata per chi agisce travisato; 4–12 anni per chi organizza, promuove, incita o istiga, anche online.
- Arresto in flagranza differita (anche dopo il fatto, entro 48 ore, se da video o foto emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore) per questo reato e per danneggiamento di gruppo, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità (artt. 419, 420, 420-bis, 635.1 c.p.; art. 382-bis c.p.p.; art. 2 D.L. 190/2026).
- Fermo preventivo (fino a 12 ore) esteso, anche fuori dai cortei, alle operazioni di polizia di prevenzione in luoghi con consistente afflusso di persone, verso chi si ritiene pericoloso sulla base di circostanze concrete ed elementi di fatto (per esempio oggetti posseduti, precedenti o segnalazioni negli ultimi 5 anni per determinati reati).
- Per chi ha tra 14 e 17 anni: presunzione di imputabilità, cioè la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria (art. 98 c.p., modificato dall'art. 1, c. 1).
- Divieto di radunarsi (avviso orale del questore, fino a 1 anno) per chi, nei 5 anni precedenti, ha avuto misure di prevenzione o una condanna, anche non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico, quando 5 o più persone tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti. Può essere rivolto anche ai minori dai 14 anni (art. 6, nuovo c. 5-bis art. 3 d.lgs. 159/2011).
- Sanzioni amministrative ai genitori (500–1.000 €, 1.000–2.000 € se il minore reitera) se un minore, anche non imputabile, quindi anche sotto i 14 anni, partecipa a determinati reati.
- Età per il fermo preventivo: il nuovo comma 3-ter non fissa un'età minima; per i minori di 18 anni valgono gli avvisi al procuratore presso il tribunale per i minorenni e ai genitori (c. 3-bis). FATTO· Alta La soglia dei 16 anni introdotta dal decreto (art. 3) riguarda le misure cautelari per i minorenni (art. 19, c. 2, DPR 448/1988). FATTO· Alta
- DA VERIFICARE Non è chiaro se il fermo possa riguardare i minori di 14 anni. Manca: dossier parlamentari sul ddl di conversione (AC 3159) o circolari applicative. Verifica: camera.it e Normattiva.
Parole difficili: Glossario.
Per saperne di più
Il decreto sicurezza, punto per punto · Scheda completa: corteo e decreto · Diritti e regole: panoramica