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Bilancia Civica
Ogni decreto, pesato sulla tua vita

Cortei: diritti, limiti e cosa cambia

In breve

  • Chi partecipa pacificamente e senz'armi non commette illeciti, anche se il corteo è molto critico. FATTO· Alta
  • La sola presenza dove altri commettono violenze non è reato: conta la condotta personale. FATTO· Alta
  • Dal 23 ottobre 2026 il decreto sicurezza aggiunge un nuovo reato per le violenze di gruppo, che chi manifesta pacificamente non commette, e allarga il fermo preventivo, che invece può riguardare anche chi non commette reati, se ci sono i presupposti di legge. FATTO· Alta

Cosa è consentito

FATTO· Alta

Nota redazionale di Bilancia Civica (indicazioni pratiche, non consulenza): è utile avere con sé un documento d'identità e allontanarsi da chi commette violenze. In caso di fermo, la resistenza con violenza o minaccia è reato (art. 337 c.p.); si può chiedere il motivo e di avvisare un familiare e un avvocato; è meglio non firmare ciò che non si è letto o capito e annotare ora e luogo.

Cosa si rischia

FATTO· Alta

Cosa cambia con il decreto sicurezza

Decreto sicurezza: D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, GU n. 246 del 22 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026; conversione in legge entro il 21 dicembre 2026. Il Parlamento può modificarlo. FATTO· Alta

FATTO· Alta, testo in GU

Testo preciso delle novità e cosa manca

FATTO· Alta, testo in GU

  • Nuovo reato di violenza organizzata (gruppo ≥ 5, uso illegittimo o lancio di oggetti atti a offendere o lancio di razzi, petardi o gas urticanti, pericolo concreto per le persone e danni alle cose): 2–5 anni e 10.000–20.000 €, pena aumentata per chi agisce travisato; 4–12 anni per chi organizza, promuove, incita o istiga, anche online.
  • Arresto in flagranza differita (anche dopo il fatto, entro 48 ore, se da video o foto emerge in modo inequivocabile il fatto e chi ne è l'autore) per questo reato e per danneggiamento di gruppo, devastazione e saccheggio, attentato a impianti di pubblica utilità (artt. 419, 420, 420-bis, 635.1 c.p.; art. 382-bis c.p.p.; art. 2 D.L. 190/2026).
  • Fermo preventivo (fino a 12 ore) esteso, anche fuori dai cortei, alle operazioni di polizia di prevenzione in luoghi con consistente afflusso di persone, verso chi si ritiene pericoloso sulla base di circostanze concrete ed elementi di fatto (per esempio oggetti posseduti, precedenti o segnalazioni negli ultimi 5 anni per determinati reati).
  • Per chi ha tra 14 e 17 anni: presunzione di imputabilità, cioè la capacità di intendere e di volere si presume fino a prova contraria (art. 98 c.p., modificato dall'art. 1, c. 1).
  • Divieto di radunarsi (avviso orale del questore, fino a 1 anno) per chi, nei 5 anni precedenti, ha avuto misure di prevenzione o una condanna, anche non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico, quando 5 o più persone tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti. Può essere rivolto anche ai minori dai 14 anni (art. 6, nuovo c. 5-bis art. 3 d.lgs. 159/2011).
  • Sanzioni amministrative ai genitori (500–1.000 €, 1.000–2.000 € se il minore reitera) se un minore, anche non imputabile, quindi anche sotto i 14 anni, partecipa a determinati reati.
  • Età per il fermo preventivo: il nuovo comma 3-ter non fissa un'età minima; per i minori di 18 anni valgono gli avvisi al procuratore presso il tribunale per i minorenni e ai genitori (c. 3-bis). FATTO· Alta La soglia dei 16 anni introdotta dal decreto (art. 3) riguarda le misure cautelari per i minorenni (art. 19, c. 2, DPR 448/1988). FATTO· Alta
  • DA VERIFICARE Non è chiaro se il fermo possa riguardare i minori di 14 anni. Manca: dossier parlamentari sul ddl di conversione (AC 3159) o circolari applicative. Verifica: camera.it e Normattiva.

Parole difficili: Glossario.

Per saperne di più

Il decreto sicurezza, punto per punto · Scheda completa: corteo e decreto · Diritti e regole: panoramica