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Bilancia Civica
Ogni decreto, pesato sulla tua vita

Bussola Diritti

Riunione, manifestazione e sciopero: cosa dice la legge, cosa è protetto, cosa è punibile e cosa sta cambiando. Aggiornata al 24 ottobre 2026.

In breve

  • Riunirsi pacificamente e senz'armi è un diritto (art. 17 Cost.). In piazza o in strada serve un preavviso al questore, che è una comunicazione e non una richiesta di autorizzazione. FATTO· Alta
  • La responsabilità penale è personale: la sola presenza in un corteo dove altri commettono reati non è reato. FATTO· Alta
  • Lo sciopero ha regole in più nei servizi pubblici essenziali. Il decreto sicurezza in vigore dal 23 ottobre 2026 riguarda soprattutto le violenze nelle manifestazioni, il fermo preventivo e i minorenni. FATTO· Alta

Decreto sicurezza: D.L. 22 ottobre 2026, n. 190, GU n. 246 del 22 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026; conversione entro il 21 dicembre 2026. Il Parlamento può modificarlo. FATTO· Alta

Le schede pratiche:

Riunione e manifestazione

Art. 17 Costituzione FATTO· Alta

Art. 18 TULPS FATTO· Alta

Art. 21 Cost. FATTO· Alta — libertà di manifestare il pensiero (slogan, striscioni, volantini, post).

Art. 27 Cost. FATTO· Alta — la responsabilità penale è personale: la sola presenza in un corteo dove altri commettono reati non è reato; si risponde se si dà un contributo (concorso, art. 110 c.p.).

Cosa è cambiato nel 2026 (già in vigore)

Il D.L. 23/2026, in vigore dal 25 febbraio 2026 e convertito con modificazioni dalla L. 54/2026 (in vigore dal 25 aprile 2026), ha reso amministrative (non più penali) le sanzioni dell'art. 18 TULPS e le ha aumentate FATTO· Alta:

CondottaSanzione
Promuovere una riunione in luogo pubblico senza preavviso, anche via social, chat o gruppi chiusi1.000–10.000 €
Violare divieto o prescrizioni del questore1.000–12.000 €
Non rispettare l'itinerario o le limitazioni alla circolazione, con pericolo1.000–10.000 €
Intralciare i soccorsi urgenti (salvo reato)1.000–10.000 €
Turbare il pacifico svolgimento di una riunione (salvo reato)500–3.000 €; 2.000–10.000 € se travisati
Non ottemperare all'ordine di scioglimento (art. 24 TULPS)2.000–20.000 €

Le irroga il prefetto; non è ammesso il pagamento in misura ridotta. I semplici partecipanti non rientrano nella sanzione per mancato preavviso, che riguarda i promotori; non è punibile chi si ritira prima o su ordine dell'autorità. Chi prende la parola in una riunione vietata o tenuta violando le prescrizioni rischia la stessa sanzione (art. 18, c. 5, TULPS) FATTO· Alta.

Il testo vigente dal 25 aprile 2026 sanziona anche chi prende la parola in una riunione non preavvisata (art. 18, c. 3). Le sentenze della Corte costituzionale 90/1970 e 11/1979, annotate su Normattiva, avevano dichiarato illegittima la vecchia norma penale per chi prendeva la parola. DA VERIFICARE Non è chiaro se quelle sentenze valgano anche per la nuova sanzione amministrativa. Manca: giurisprudenza o circolari sul testo del 2026.

«Fermo preventivo» già in vigore dal 25 febbraio 2026 FATTO· Alta

Identificazione FATTO· Alta: obbligo di dare le proprie generalità a un pubblico ufficiale (art. 651 c.p.). Chi rifiuta di dichiararle, o dà generalità o documenti che si ha motivo di ritenere falsi, può essere accompagnato negli uffici di polizia e trattenuto per il tempo strettamente necessario all'identificazione, non oltre 24 ore, con notizia immediata al PM (art. 11 D.L. 59/1978). Durante le indagini, per l'indagato e per chi può riferire sui fatti, il limite è di 12 ore, o 24 con avviso al PM se l'identificazione è particolarmente complessa o serve un interprete o l'autorità consolare (art. 349, c. 4, c.p.p.).

Sciopero e «fermo»

Art. 40 Costituzione FATTO· Alta — «Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

Servizi pubblici essenziali — L. 146/1990 FATTO· Alta

Privato non essenziale FATTO· Alta: nessun preavviso di legge; limiti generali indicati dalla Corte costituzionale (niente violenza, rispetto della libertà di lavoro di chi non aderisce, non compromettere servizi pubblici o funzioni essenziali: sent. 290/1974).

«Fermo» di autonomi (es. autotrasporto) FATTO· Media: non è sciopero in senso stretto; se incide su servizi essenziali si applica l'art. 2-bis L. 146/1990 con codici di autoregolamentazione (autotrasporto conto terzi: codice del 20 giugno 2001). Bloccare strade con mezzi o persone è diverso dal fermo e può essere reato (d.lgs. 66/1948).

Calendari: prospetto MIT · Commissione di garanzia

Protetto, illecito amministrativo, reato

✅ Protetto (se pacifico e senz'armi)

⚠️ Illecito amministrativo (sanzione in denaro, non reato) — vedi la tabella sopra

❌ Reato — norme già vigenti FATTO· Alta

❌ Reato nuovo, in vigore dal 23 ottobre 2026 FATTO· Alta, testo in GU

DA VERIFICARE Resistenza passiva. La giurisprudenza distinguerebbe la mera resistenza passiva (per esempio non muoversi) dall'opposizione attiva con violenza o minaccia (art. 337 c.p.). Manca: citazione di sentenze della Cassazione. Verifica: banca dati della giurisprudenza o parere di un giurista volontario.

Domande frequenti

Per un approfondimento con tutte le norme e le FAQ estese: Bussola Diritti, testo completo.

Fonti